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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01089/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ilial [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi inerenti al trattamento punitivo (diniego delle generiche e eccessività della pena) sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che, nei termini devoluti con il ricorso, risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha rideterminato la pena, riducendo quella applicata in primo grado, individuandola in misura certamente superiore anche al valore medio (anni tre di reclusione ed euro 27.000 di multa) ma valorizzando, in un bilanciato apprezzamento anche delle concrete modalità "casalinghe" dello spaccio, il dato quantitativo della droga detenuta (ca. 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] latore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ilial [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi inerenti al trattamento punitivo (diniego delle generiche e eccessività della pena) sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che, nei termini devoluti con il ricorso, risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha rideterminato la pena, riducendo quella applicata in primo grado, individuandola in misura certamente superiore anche al valore medio (anni tre di reclusione ed euro 27.000 di multa) ma valorizzando, in un bilanciato apprezzamento anche delle concrete modalità "casalinghe" dello spaccio, il dato quantitativo della droga detenuta (ca. 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] latore
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