CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; r OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione in ordine al grado di offensività della condotta illecita accertata; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato due pregresse condanne riportate dal ricorrente per il reato di evasione (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), che rendono il comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e, dunque, incompatibile con la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo