CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Emanuel SONZINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concessogli con ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione in data 12 agosto 2010, in relazione alla pena detentiva di due anni, quattro mesi e venti giorni, inflitta con sentenza resa dal Tribunale di Novara in data 9 marzo 2005, irrevocabile il 3 giugno 2005. Con un unico motivo, si deduce violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe consentito al SONZINI di essere sentito in udienza, dove venne assistito da difensore d'ufficio, sebbene egli ne avesse fatto espressa richiesta. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Esaminando gli atti, cui questa Corte può legittimamente accedere quale giudice del "fatto" processuale, si evince con chiarezza che l'interessato ricevette personalmente, in data 20 maggio 2021, la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il 23 luglio 2021, contenente l'informazione della facoltà di essere sentito in udienza; ciò nonostante, egli non espresse alcuna richiesta in tal senso, né il difensore presente all'udienza citata, ebbe ad eccepire alcunché al riguardo (circostanza, quest'ultima, che avrebbe, comunque, sanato l'eventuale nullità a regime intermedio verificatasi). Nessuna nullità, pertanto, si è verificata nel caso di specie. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]