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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2020

Cassazione n. 43246/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 27 marzo 2018, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta bancomat, accertati in Montelabbate il 18 maggio 2015, ha rideterminato la pena inflittagli con conferma nel resto.

2. Il ricorso nell'interesse di Maggini è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di affermazioni manifestamente illogiche, caratterizzate da un'inadeguata valutazione delle prove in punto di certa sua identificazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso deduce la questione delle modalità di accertamento della riconducibilità al Maggini dei fatti descritti in imputazione.

Le doglianze al riguardo prospettate constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito (cfr. la puntuale e diffusa rassegna degli elementi di prova diretti e indiretti a sostegno della riconducibilità all'imputato dei fatti di cui alla regiudicanda), che, in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 27 marzo 2018, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta bancomat, accertati in Montelabbate il 18 maggio 2015, ha rideterminato la pena inflittagli con conferma nel resto. 2. Il ricorso nell'interesse di Maggini è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di affermazioni manifestamente illogiche, caratterizzate da un'inadeguata valutazione delle prove in punto di certa sua identificazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso deduce la questione delle modalità di accertamento della riconducibilità al Maggini dei fatti descritti in imputazione. Le doglianze al riguardo prospettate constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito (cfr. la puntuale e diffusa rassegna degli elementi di prova diretti e indiretti a sostegno della riconducibilità all'imputato dei fatti di cui alla regiudicanda), che, in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore I
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