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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23302/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello dì Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. commessi prima del 13/02/2017 (capo b), ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 (capo a) ed ai residui reati di cui al capo b), in mesi 8 di reclusione.

Considerato che il primo motivo proposto (violazione di legge in ragione della mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a) di imputazione) devolve doglianza manifestamente infondata.

Considerato, infatti, che la sentenza rescindente, sez. 5 n. 9645 del 05/12/2022 - í cui motivi dì ricorso, decrittì alle pagg. 2 della pronuncia, attenevano al solo capo b) dell'imputazione -, ha, previa declaratoria di intervenuta prescrizione in ordine ad un episodio contestato sub capo b), annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio per la sua rideterminazione, con la conseguenza che la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01).

Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito (con riferimento ai precedenti dell'imputata ed alla commissione del fatto nell'ambito dell'attività commerciale gestita dalla Orosan), in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello dì Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. commessi prima del 13/02/2017 (capo b), ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 (capo a) ed ai residui reati di cui al capo b), in mesi 8 di reclusione. Considerato che il primo motivo proposto (violazione di legge in ragione della mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a) di imputazione) devolve doglianza manifestamente infondata. Considerato, infatti, che la sentenza rescindente, sez. 5 n. 9645 del 05/12/2022 - í cui motivi dì ricorso, decrittì alle pagg. 2 della pronuncia, attenevano al solo capo b) dell'imputazione -, ha, previa declaratoria di intervenuta prescrizione in ordine ad un episodio contestato sub capo b), annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio per la sua rideterminazione, con la conseguenza che la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01). Considerato che il secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito (con riferimento ai precedenti dell'imputata ed alla commissione del fatto nell'ambito dell'attività commerciale gestita dalla Orosan), in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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