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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15029/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, perché fondate sulla ricostruzione concorde fornita da plurimi testimoni (vedi pp.7 e 8 della sentenza impugnata); a fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; manifestamente infondato è poi il motivo sulla omessa contestazione della continuazione, trattandosi del concorso formale di più calunnie in danno delle plurime persone accusate, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, Rv. 239937), ed ugualmente generiche sono le deduzioni in punto di liquidazione del danno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, perché fondate sulla ricostruzione concorde fornita da plurimi testimoni (vedi pp.7 e 8 della sentenza impugnata); a fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; manifestamente infondato è poi il motivo sulla omessa contestazione della continuazione, trattandosi del concorso formale di più calunnie in danno delle plurime persone accusate, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, Rv. 239937), ed ugualmente generiche sono le deduzioni in punto di liquidazione del danno. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris