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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34202/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13640/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore giudiziale, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. intimati avverso il decreto n. 492/2015 della Corte di appello di Firenze depositato il 24 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto emesso il 26 settembre 2014 il Tribunale di Grosseto, decidendo sulla richiesta proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la omologazione del proprio concordato preventivo e sulle opposizioni all'accoglimento di tale domanda, rispettivamente proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come "[OSCURATO:SOCIETA]") e dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., previo rigetto di tali opposizioni, omologò detto concordato preventivo.

2. Adita con reclamo presentato dalla sola opponente [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte di appello di Firenze, con decreto emesso il 24 marzo 2015, accolse tale reclamo e, in riforma del decreto impugnato, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo della non fattibilità giuridica del piano concordatario.

3. Per la cassazione di tale decreto la [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso sulla base di quattro motivi di impugnazione.

4. La sola [OSCURATO:SOCIETA]. resistette con controricorso.

5. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissario giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non hanno svolto difese.

6. Con memoria depositata per via telematica il 11 maggio 2021 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di rinunciare al controricorso avendo stipulato il 7 luglio 2016 con la società [OSCURATO:SOCIETA] transazione contenente anche rinuncia all'opposizione dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro la domanda di omologazione del concordato preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA].

7. Con memoria depositata per via telematica il 14 maggio 2021 la [OSCURATO:SOCIETA] ha espressamente accettato tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce del contenuto della transàzione stipulata il 7 luglio 2016 fra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], per come trascritto nella memoria dalla controricorrente depositata, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciò espressamente all'opposizione a suo tempo da lei presentata (in applicazione dell'art. 129, comma 3, I.fall.) alla richiesta fatta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al Tribunale di Grosseto per la omologazione del proprio concordato preventivo.

E' dunque oggettivamente cessata fra le società parti di tale transazione la materia del contendere sulla opposizione a suo tempo presentata, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la richiesta di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., per rinuncia alla pretesa sostanziale fatta valere dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. con detta opposizione.

Tale evento, sopravvenuto, alla pronuncia recata dal decreto in questa sede impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., comporta che tale atto giudiziale debba essere cassato senza rinvio, essendo venuta meno la ragione del reclamo a suo tempo dalla rinunciante [OSCURATO:SOCIETA]. proposto alla Corte di appello di Firenze (art. 131 Lfall.) contro il decreto di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. emesso nonostante l'opposizione (oggi rinunciata) della stessa società [OSCURATO:SOCIETA].

Dalle memorie dalle parti rispettivamente depositate risulta che le stesse hanno raggiunto accordo sulla ripartizione delle spese relative al giudizio di cassazione; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto secondo il criterio della c.d.

"soccombenza virtuale".

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13640/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore giudiziale, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. intimati avverso il decreto n. 492/2015 della Corte di appello di Firenze depositato il 24 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto emesso il 26 settembre 2014 il Tribunale di Grosseto, decidendo sulla richiesta proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la omologazione del proprio concordato preventivo e sulle opposizioni all'accoglimento di tale domanda, rispettivamente proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come "[OSCURATO:SOCIETA]") e dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., previo rigetto di tali opposizioni, omologò detto concordato preventivo. 2. Adita con reclamo presentato dalla sola opponente [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte di appello di Firenze, con decreto emesso il 24 marzo 2015, accolse tale reclamo e, in riforma del decreto impugnato, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo della non fattibilità giuridica del piano concordatario. 3. Per la cassazione di tale decreto la [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso sulla base di quattro motivi di impugnazione. 4. La sola [OSCURATO:SOCIETA]. resistette con controricorso. 5. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissario giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non hanno svolto difese. 6. Con memoria depositata per via telematica il 11 maggio 2021 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di rinunciare al controricorso avendo stipulato il 7 luglio 2016 con la società [OSCURATO:SOCIETA] transazione contenente anche rinuncia all'opposizione dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro la domanda di omologazione del concordato preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con memoria depositata per via telematica il 14 maggio 2021 la [OSCURATO:SOCIETA] ha espressamente accettato tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce del contenuto della transàzione stipulata il 7 luglio 2016 fra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], per come trascritto nella memoria dalla controricorrente depositata, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciò espressamente all'opposizione a suo tempo da lei presentata (in applicazione dell'art. 129, comma 3, I.fall.) alla richiesta fatta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al Tribunale di Grosseto per la omologazione del proprio concordato preventivo. E' dunque oggettivamente cessata fra le società parti di tale transazione la materia del contendere sulla opposizione a suo tempo presentata, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la richiesta di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., per rinuncia alla pretesa sostanziale fatta valere dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. con detta opposizione. Tale evento, sopravvenuto, alla pronuncia recata dal decreto in questa sede impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., comporta che tale atto giudiziale debba essere cassato senza rinvio, essendo venuta meno la ragione del reclamo a suo tempo dalla rinunciante [OSCURATO:SOCIETA]. proposto alla Corte di appello di Firenze (art. 131 Lfall.) contro il decreto di omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. emesso nonostante l'opposizione (oggi rinunciata) della stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. Dalle memorie dalle parti rispettivamente depositate risulta che le stesse hanno raggiunto accordo sulla ripartizione delle spese relative al giudizio di cassazione; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale". P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 20