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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 36223/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: TORTU' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Teramo del 15.10.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., da due reati di furto commessi a distanza di pochi giorni, giudicati di particolare tenuità per la lieve entità di quanto sottratto (poche bibite da distributori automatici, di scarso valore complessivo) e tenuto conto dell'assenza di precedenti penali dell'imputato.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza citata, deducendo violazione di legge quanto all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto all'imputato, sotto due profili.

Anzitutto, le due ipotesi di furto contestate erano entrambe aggravate ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede), aggravanti implicitamente ammesse dal giudice là dove ha affermato la sicura responsabilità del ricorrente per le condotte di reato.

Pertanto, la pena edittale per entrambe le fattispecie — vista la natura "ad effetto speciale" delle aggravanti in parola - supera i limiti di accessibilità al beneficio, previsti dall'art. 131-bis cit., poiché si attesta, nel massimo, in dieci anni di reclusione, non potendosi operare alcun bilanciamento tra circostanze di opposta valenza, per l'espresso divieto di far ricorso all'art. 69 cod. pen. contenuto nel quarto comma del citato articolo 131-bis.

In ogni caso, si sarebbe violata la disposizione che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto, anche perché essa non è applicabile ad ipotesi di più reati uniti dal vincolo della continuazione, come deve ritenersi quella di specie.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente in accoglimento del primo motivo di ricorso.

3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il giudice di primo grado ha implicitamente escluso la sussistenza delle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. Anzitutto occorre premettere che una delle due ragioni di censura alle quali il ricorrente affida le sorti della sua impugnazione è stata al centro di una questione controversa, risolta recentemente dalle Sezioni Unite nel senso di riconoscere la possibilità di 6eks configurare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. anche nell'ipotesi di reato continuato.

La Cassazione ha ritenuto che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

Dunque, sotto tale primo profilo di denuncia, il ricorso non conduce ad un esito favorevole: il giudice avrebbe potuto, in linea astratta, ritenere configurabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'irrilevanza penale delle condotte dell'imputato, per la peculiare loro levità e per le condizioni soggettive ed oggettive che hanno caratterizzato le condotte.

3. Diversamente, il ricorrente evidenzia fondatamente che la causa di esclusione della punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta nel caso di specie, stante la valutazione di sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. che si comprende abbia effettuato il Tribunale, ancorchè implicitamente.

In effetti, qualora il giudice avesse ritenuto, sia pur solo implicitamente, che i reati di furto in relazione ai quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole fossero stati aggravati doppiamente, così come contestato, non avrebbe potuto concedere la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.

Ed infatti, è chiaro dalla stessa lettera normativa che le aggravanti ad effetto speciale - quali quelle in esame della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede, che determinano l'innalzamento della soglia massima edittale per il reato di furto da tre a dieci anni, ai sensi dell'art. 625, terzo comma, cod. pen. - non possono essere oggetto di bilanciamento: così è espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen.

La scelta del legislatore, che ha imposto un limite all'apprezzamento discrezionale del giudice, con il divieto di bilanciamento per le circostanze ad effetto speciale, è stata già ritenuta non irragionevole dalla Cassazione: la sentenza Sez. 5, n. 30083 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273514, ha chiarito come, in tal modo, si sia inteso evitare che, attraverso il meccanismo di bilanciamento delle circostanze attenuanti, ivi comprese quelle ex art 62-bis cod. pen., venissero inglobati, eventualmente, nell'alveo applicativo dell'art. 131- bis cod. pen., reati che proprio nella loro manifestazione "specialmente" aggravata eccedono in misura significativa il limite di cinque anni previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità.

Nel caso di specie, il furto doppiamente aggravato fuoriesce dall'area attrattiva di operatività della particolare tenuità del fatto, che è stata limitata dal legislatore, tra l'altro, ai sensi del primo comma 131-bis citato, ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

3.1. Tanto premesso in linea generale, il Collegio osserva, tuttavia, che, dalla sentenza impugnata, non si comprende con definitiva chiarezza se il giudice del merito abbia inteso escludere tout court la ricorrenza delle due aggravanti, pur contestate, e per questo ritenere applicabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, ovvero abbia valutato la sussistenza di dette circostanze e le abbia erroneamente non considerate quali ostacoli all'applicazione della causa di esclusione della punibilità: nessuna indicazione specifica può trarsi dalla motivazione del provvedimento del Tribunale, che si riferisce genericamente al reato di furto, senza citare in alcun modo le aggravanti .

La motivazione, pertanto, è carente sotto un profilo essenziale alla decisione adottata e avverso la quale il Procuratore Generale di L'Aquila ha proposto appello.

La conseguenza processuale inevitabile di tale carenza è l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinchè si possa procedere a colmare il deficit argomentativo rilevato.

3.2. L'annullamento deve essere disposto con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 596, quarto comma, cod. proc. pen., anche qualora si volesse dar seguito all'opzione di legittimità secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd.

"per saltum") essendo l'impugnazione dinanzi al giudice di legittimità l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 13808 del 18/2/2020, Faye, Rv. 279075; Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985; contra Sez. 5, n. 10692 del 10/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282846; Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637).

Nel caso di specie, infatti, era decorso il termine per impugnare da parte del pubblico ministero, sicchè il procuratore generale, a prescindere da qualsiasi opzione relativa alla preesistenza o meno della sua legittimazione, si trovava senz'altro nella condizione normativa prevista dall'art. 593-bis citato e, pur avendo la possibilità di proporre appello, ha proposto, invece, ricorso per cassazione.

P. Q. M. Annulla la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: TORTU' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Teramo del 15.10.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., da due reati di furto commessi a distanza di pochi giorni, giudicati di particolare tenuità per la lieve entità di quanto sottratto (poche bibite da distributori automatici, di scarso valore complessivo) e tenuto conto dell'assenza di precedenti penali dell'imputato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza citata, deducendo violazione di legge quanto all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto all'imputato, sotto due profili. Anzitutto, le due ipotesi di furto contestate erano entrambe aggravate ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede), aggravanti implicitamente ammesse dal giudice là dove ha affermato la sicura responsabilità del ricorrente per le condotte di reato. Pertanto, la pena edittale per entrambe le fattispecie — vista la natura "ad effetto speciale" delle aggravanti in parola - supera i limiti di accessibilità al beneficio, previsti dall'art. 131-bis cit., poiché si attesta, nel massimo, in dieci anni di reclusione, non potendosi operare alcun bilanciamento tra circostanze di opposta valenza, per l'espresso divieto di far ricorso all'art. 69 cod. pen. contenuto nel quarto comma del citato articolo 131-bis. In ogni caso, si sarebbe violata la disposizione che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto, anche perché essa non è applicabile ad ipotesi di più reati uniti dal vincolo della continuazione, come deve ritenersi quella di specie. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il giudice di primo grado ha implicitamente escluso la sussistenza delle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Anzitutto occorre premettere che una delle due ragioni di censura alle quali il ricorrente affida le sorti della sua impugnazione è stata al centro di una questione controversa, risolta recentemente dalle Sezioni Unite nel senso di riconoscere la possibilità di 6eks configurare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. anche nell'ipotesi di reato continuato. La Cassazione ha ritenuto che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064). Dunque, sotto tale primo profilo di denuncia, il ricorso non conduce ad un esito favorevole: il giudice avrebbe potuto, in linea astratta, ritenere configurabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'irrilevanza penale delle condotte dell'imputato, per la peculiare loro levità e per le condizioni soggettive ed oggettive che hanno caratterizzato le condotte. 3. Diversamente, il ricorrente evidenzia fondatamente che la causa di esclusione della punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta nel caso di specie, stante la valutazione di sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. che si comprende abbia effettuato il Tribunale, ancorchè implicitamente. In effetti, qualora il giudice avesse ritenuto, sia pur solo implicitamente, che i reati di furto in relazione ai quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole fossero stati aggravati doppiamente, così come contestato, non avrebbe potuto concedere la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto. Ed infatti, è chiaro dalla stessa lettera normativa che le aggravanti ad effetto speciale - quali quelle in esame della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede, che determinano l'innalzamento della soglia massima edittale per il reato di furto da tre a dieci anni, ai sensi dell'art. 625, terzo comma, cod. pen. - non possono essere oggetto di bilanciamento: così è espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen. La scelta del legislatore, che ha imposto un limite all'apprezzamento discrezionale del giudice, con il divieto di bilanciamento per le circostanze ad effetto speciale, è stata già ritenuta non irragionevole dalla Cassazione: la sentenza Sez. 5, n. 30083 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273514, ha chiarito come, in tal modo, si sia inteso evitare che, attraverso il meccanismo di bilanciamento delle circostanze attenuanti, ivi comprese quelle ex art 62-bis cod. pen., venissero inglobati, eventualmente, nell'alveo applicativo dell'art. 131- bis cod. pen., reati che proprio nella loro manifestazione "specialmente" aggravata eccedono in misura significativa il limite di cinque anni previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità. Nel caso di specie, il furto doppiamente aggravato fuoriesce dall'area attrattiva di operatività della particolare tenuità del fatto, che è stata limitata dal legislatore, tra l'altro, ai sensi del primo comma 131-bis citato, ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. 3.1. Tanto premesso in linea generale, il Collegio osserva, tuttavia, che, dalla sentenza impugnata, non si comprende con definitiva chiarezza se il giudice del merito abbia inteso escludere tout court la ricorrenza delle due aggravanti, pur contestate, e per questo ritenere applicabile la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, ovvero abbia valutato la sussistenza di dette circostanze e le abbia erroneamente non considerate quali ostacoli all'applicazione della causa di esclusione della punibilità: nessuna indicazione specifica può trarsi dalla motivazione del provvedimento del Tribunale, che si riferisce genericamente al reato di furto, senza citare in alcun modo le aggravanti . La motivazione, pertanto, è carente sotto un profilo essenziale alla decisione adottata e avverso la quale il Procuratore Generale di L'Aquila ha proposto appello. La conseguenza processuale inevitabile di tale carenza è l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinchè si possa procedere a colmare il deficit argomentativo rilevato. 3.2. L'annullamento deve essere disposto con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 596, quarto comma, cod. proc. pen., anche qualora si volesse dar seguito all'opzione di legittimità secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione dinanzi al giudice di legittimità l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 13808 del 18/2/2020, Faye, Rv. 279075; Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985; contra Sez. 5, n. 10692 del 10/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282846; Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637). Nel caso di specie, infatti, era decorso il termine per impugnare da parte del pubblico ministero, sicchè il procuratore generale, a prescindere da qualsiasi opzione relativa alla preesistenza o meno della sua legittimazione, si trovava senz'altro nella condizione normativa prevista dall'art. 593-bis citato e, pur avendo la possibilità di proporre appello, ha proposto, invece, ricorso per cassazione. P. Q. M. Annulla la sentenza imp
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