Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:533
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
9 settembre 2026 (
*
)
« Politica estera e di sicurezza comune – [OSCURATO:PERSONA] europeo per la pace (EPF) – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF relativa all’assegnazione alle forze armate ucraine della prima quota delle entrate straordinarie riscosse in ragione dei beni russi congelati – Incompetenza del giudice dell’Unione »
Nella causa T‑457/24,
Ungheria,
rappresentata da M. Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo per la pace (EPF)
e
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentati da B. Driessen, J.-B. Laignelot e E. Virág, in qualità di agenti,
convenuti,
sostenuti, per il Consiglio e l’EPF, da
Repubblica ceca,
rappresentata da K. Najmanová, M. Hedvábná, H. Pešková e J. Vláčil, in qualità di agenti;
da
Repubblica federale di Germania,
rappresentata da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti;
da
Repubblica di Estonia,
rappresentata da H. Hirsik, in qualità di agente;
da
Repubblica francese,
rappresentata da B. Travard, F. du Couëdic e J.-L. Carré, in qualità di agenti;
da
Repubblica di Lettonia,
rappresentata da K. Pommere, J. Davidoviča e S. Zellis, in qualità di agenti;
da
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato da M. Bulterman, A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti;
da
Repubblica di Finlandia,
rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente;
da
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da M. Carpus-Carcea, L. Mantl e A. Tokár, in qualità di agenti,
e da
Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
rappresentato da F. Hoffmeister, L. Havas, L. Szabó e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
e sostenuto, per il Consiglio, da
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio,
rappresentato da C. Jacob, M. [OSCURATO:PERSONA], C. Pochet e L. Jans, in qualità di agenti;
da
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca
, rappresentato da C. Maertens e M. Jespersen, in qualità di agenti,
e da
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
rappresentato da F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz, H. Eklinder, O. Åbrink e G. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Grande Sezione),
composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M.J. [OSCURATO:PERSONA], K. [OSCURATO:PERSONA]-Bańczyk, P. Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA], H. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), S. [OSCURATO:PERSONA], S.L. Kalėda, L. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliera: A. Juhász-Tóth, capo unità,
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:
– l’eccezione di incompetenza e di irricevibilità sollevata dall’EPF e dal Consiglio con atto separato, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2024,
– le osservazioni dell’Ungheria sull’eccezione di incompetenza e di irricevibilità, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2025,
– la decisione del 6 giugno 2025 che ha riunito l’eccezione al merito,
– la decisione del 25 agosto 2025 di non accogliere la richiesta formulata dall’EPF e dal Consiglio di sospendere il procedimento in attesa della decisione che definisce il giudizio nella causa C‑883/24, Parlamento/Consiglio (Norma di voto per designare i destinatari di misure restrittive),
– la misura di organizzazione del procedimento del 29 gennaio 2026, che invita le parti a concentrare le loro difese orali sulla questione dell’eventuale competenza del giudice dell’Unione europea a conoscere del presente ricorso,
in seguito all’udienza del 6 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, proposto, in via principale, contro lo [OSCURATO:PERSONA] europeo per la pace (
[OSCURATO:PERSONA]
; in prosieguo: l’«EPF») e, in subordine, contro il Consiglio dell’Unione europea, l’Ungheria chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] dello strumento europeo per la pace (EPF), del 21 giugno 2024, relativa all’assegnazione degli importi destinati, nell’ambito dell’EPF, a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine, in conformità alle condizioni di cui alla decisione (PESC) 2024/1471 del Consiglio, del 21 maggio 2024, sull’assegnazione degli importi del contributo finanziario versato all’EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470 (GU L, 2024/1471) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, d’altro lato, l’annullamento parziale del verbale del 25 giugno 2024, che constata l’adozione di tale decisione.
Fatti
2
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
3
L’EPF è stato istituito con decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU 2021, L 102, pag. 14), sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 30, paragrafo 1, TUE, che riguardano la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
4
L’EPF è stato istituito ai fini del finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della PESC al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE. L’EPF può finanziare, in particolare, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i), della decisione 2021/509, misure di assistenza consistenti in azioni dell’Unione volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi nel settore militare e della difesa. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione, l’EPF è gestito sotto l’autorità e la direzione del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 11 della medesima decisione. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro.
5
Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza per la fornitura di materiale militare.
6
In risposta a tale richiesta, sono state adottate diverse misure di assistenza nell’ambito dell’EPF, tra cui quella istituita dalla decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dell’EPF per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU 2022, L 60, pag. 1).
7
In pari data, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione (PESC) 2022/335, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 57, pag. 4), per vietare qualsiasi operazione relativa alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Tale divieto ha comportato un accumulo eccezionale e inatteso di disponibilità liquide (in prosieguo: le «entrate straordinarie») nel bilancio dei depositari centrali di titoli, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU 2014, L 257, pag. 1).
8
Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1470, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470), con la quale ha stabilito le norme sulle modalità con cui l’utile netto derivante dalle entrate straordinarie ricavate dai depositari centrali di titoli in conseguenza dell’attuazione delle misure restrittive doveva essere destinato al sostegno, alla ripresa e alla ricostruzione dell’Ucraina, nonché alla sua legittima difesa contro la guerra di aggressione della Federazione russa.
9
Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1471, sull’assegnazione degli importi del contributo finanziario versato all’EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470 (GU L, 2024/1471). Gli articoli 1 e 3 di tale decisione prevedono, rispettivamente, che «[g]li importi assegnati all’[EPF] a norma della decisione (…) 2024/1470 (…) sono assegnati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine, in aggiunta ai contributi volontari [degli Stati membri] di cui all’articolo 30 della decisione (PESC) 2021/509» e che «[i]n considerazione dell’evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine e al fine di massimizzare il valore aggiunto dell’Unione, l’assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza è determinata e revisionata periodicamente dal [OSCURATO:PERSONA] [dell’EPF] conformemente a un orientamento strategico
ad hoc
fornito dal [OSCURATO:PERSONA] politico e di sicurezza conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, di tale decisione».
10
Sebbene l’Ungheria abbia votato a favore della decisione menzionata al precedente punto 8, essa si è invece astenuta in modo costruttivo al momento dell’adozione della decisione di cui al precedente punto 9, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE, vale a dire che si è astenuta dal voto senza tuttavia ostacolare l’adozione della decisione stessa.
11
Il 30 maggio 2024 il [OSCURATO:PERSONA] politico e di sicurezza (CPS) ha tenuto una discussione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2021/509, al fine di fornire gli orientamenti strategici sul trasferimento all’Ucraina della prima quota dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie, a norma della decisione 2024/1470.
12
Il 7 giugno 2024 il ministero della Difesa ucraino ha presentato una richiesta urgente di fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.
13
Il 9 giugno 2024 l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«Alto rappresentante») ha formulato una proposta per l’adozione di una nuova misura di assistenza volta specificamente all’utilizzo, nell’ambito dell’EPF, dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie. Tale proposta, che è stata discussa sia nel quadro del CPS che in una riunione del gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX), non ha ottenuto l’approvazione dell’Ungheria.
14
Il 17 giugno 2024 la presidenza del Consiglio ha ritenuto che, data l’urgenza della situazione, non occorresse proseguire le discussioni sulla proposta dell’Alto rappresentante di cui al precedente punto 13, proponendo nel contempo di proseguire i lavori sull’assegnazione dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie direttamente in seno al [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF.
15
A tal fine, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF una proposta di decisione, recante il riferimento WK 8729/2024, relativa all’assegnazione alle forze armate ucraine della prima quota dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie.
16
Nella riunione del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF del 20 giugno 2024 è stato deciso che l’adozione della proposta di decisione del SEAE sarebbe stata sottoposta, a norma dell’articolo 11, paragrafo 16, della decisione 2021/509, a una procedura scritta che si sarebbe conclusa il 21 giugno 2024.
17
Nel corso di tale riunione è stata affrontata, in particolare, la questione relativa al diritto di voto degli Stati membri che si erano astenuti in modo costruttivo, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE, al momento dell’adozione della decisione 2024/1471.
18
A tale proposito, dal verbale della riunione del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF del 20 giugno 2024, recante il riferimento WK 8888/2024 INIT, risulta che quest’ultimo, dopo aver precisato che il sostegno militare nell’ambito dell’EPF doveva essere fornito nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno fornito e tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa, ha ritenuto che, conformemente all’articolo 3 della decisione 2024/1471 e all’articolo 11, paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione 2021/509, gli Stati membri che si erano astenuti in modo costruttivo al momento dell’adozione della decisione 2024/1471 non potessero partecipare al voto in vista dell’adozione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF, della proposta di decisione menzionata al precedente punto 15.
19
Il 21 giugno 2024 il [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF, sulla base dell’articolo 3 della decisione 2024/1471, menzionato al precedente punto 9, ha adottato la decisione impugnata.
20
Risulta, in sostanza, dal punto 1 della decisione impugnata, letto alla luce del primo e dell’ultimo comma del suo preambolo, che, tenuto conto delle esigenze urgenti delle forze armate ucraine, il primo trasferimento di fondi all’EPF ai sensi della decisione 2024/1470 sarebbe stato assegnato alla misura di assistenza prevista dalla decisione 2022/338, che fornisce un quadro che consente di mobilitare efficacemente la prima quota dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie.
21
Il punto 2 della decisione impugnata prevede che il trasferimento dei fondi finanzi acquisti immediati e, se necessario, acquisti a breve termine, di tre tipi di materiale militare, vale a dire munizioni e sistemi di artiglieria, missili e sistemi di difesa aerea nonché materiale militare proveniente dall’industria ucraina della difesa. Esso precisa, inoltre, la quota indicativa di questi tre tipi di materiale e il luogo in cui possono essere acquistati. Il punto 3 della decisione impugnata precisa il calendario delle consegne. Conformemente a tale punto, gli ordini d’acquisto o i contratti di appalto del materiale militare summenzionato dovrebbero essere aggiudicati o conclusi il più rapidamente possibile, al fine di poterlo consegnare alle forze armate ucraine entro il 31 dicembre 2024. Il punto 4 di detta decisione determina i soggetti responsabili della messa a disposizione di ciascuna categoria di materiale militare di cui trattasi. Infine, il punto 5 di detta decisione prevede, in sostanza, che le forniture di tale materiale militare siano effettuate secondo le norme e conformemente al quadro giuridico determinato dalla misura di assistenza istituita dalla decisione 2022/338.
22
L’adozione della decisione impugnata è stata constatata mediante il verbale del 25 giugno 2024, recante il riferimento WK 9007/2024 INIT, dal quale risulta, in particolare, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] [dell’EPF] è stato informato del fatto che nessuno Stato membro tra quelli aventi diritto di voto, secondo il documento WK 8888/2024 INIT, ha espresso voto negativo nell’ambito della procedura scritta vertente sull’[adozione della decisione impugnata] avviata in occasione della riunione del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF di giovedì 20 giugno 2024 (WK 8888/2024 INIT).
Si considera pertanto che la suddetta decisione sia stata approvata venerdì 21 giugno 2024. Conformemente all’articolo 3 della decisione [2024/1471] e all’articolo 11, paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione [2021/509], gli Stati membri che si sono astenuti dal voto e che hanno reso una dichiarazione formale conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE al momento dell’adozione della decisione [2024/1471] non hanno partecipato al voto [nel corso della procedura che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata]».
Conclusioni delle parti
23
L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata e il verbale del 25 giugno 2024 che constata l’adozione di tale decisione;
– condannare l’EPF e il Consiglio alle spese.
24
L’EPF e il Consiglio chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto proposto dinanzi a un organo giurisdizionale incompetente a conoscerne o in quanto irricevibile;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare l’Ungheria alle spese.
25
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di incompetenza e di irricevibilità, l’Ungheria chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia respingere l’eccezione stessa.
26
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia chiedono il rigetto del ricorso.
27
[OSCURATO:PERSONA] europea chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato e la condanna dell’Ungheria alle spese.
28
L’Alto rappresentante chiede il rigetto integrale del ricorso.
In diritto
29
A sostegno del suo ricorso l’Ungheria deduce un motivo unico, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 11, paragrafi 8 e 14, della decisione 2021/509, nonché di taluni principi costituzionali e di taluni valori fondamentali dell’Unione, quali sanciti all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
30
Più in particolare, l’Ungheria contesta all’EPF di aver considerato che essa, essendosi astenuta in modo costruttivo al momento dell’adozione della decisione 2024/1471, non poteva più prendere parte alle votazioni necessarie all’adozione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] facendo, l’EPF avrebbe violato le regole di voto applicabili e, di conseguenza, i valori fondamentali e i principi costituzionali dell’Unione relativi allo Stato di diritto, all’uguaglianza degli Stati membri e al funzionamento democratico dell’Unione.
31
Inoltre, poiché la decisione impugnata non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il presente ricorso avrebbe ad oggetto, oltre all’annullamento di tale decisione, l’annullamento parziale del verbale menzionato al precedente punto 22, nella parte in cui esso constata l’adozione della decisione citata.
32
A sostegno dell’eccezione di incompetenza e di irricevibilità, l’EPF e il Consiglio affermano, in sostanza, che, poiché la decisione impugnata è un atto adottato nell’ambito della PESC, il giudice dell’Unione non è competente a conoscere del presente ricorso.
33
Nell’ipotesi in cui il giudice dell’Unione si ritenesse competente (
quod non
), tale ricorso dovrebbe, in ogni caso, essere respinto in quanto irricevibile, a causa della mancanza di legittimazione passiva dell’EPF e del Consiglio.
Sulla competenza del Tribunale alla luce dell
’
articolo
256, paragrafo
1, primo comma, TFUE
34
Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 TFUE e di quelli che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riserva alla Corte.
35
L’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea elenca le categorie di ricorsi che, in deroga alla norma di cui all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, sono riservate alla Corte. L’articolo 51, lettera a), di detto Statuto menziona in particolare i ricorsi, di cui all’articolo 263 TFUE, proposti da uno Stato membro e diretti contro taluni atti del Consiglio.
36
Nel caso di specie, da un lato, si deve constatare che la decisione impugnata è stata adottata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF e non dal Consiglio.
37
D’altro lato occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2021/509, «[l’EPF] è dotato di capacità giuridica, in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, forniture e servizi, assumere personale, concludere contratti, accordi e intese amministrative, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, in funzione di quanto richiesto per l’attuazione della presente decisione».
38
Ne consegue che l’EPF dispone di capacità giuridica, cosicché gli atti adottati dal suo [OSCURATO:PERSONA] non possono essere imputati al Consiglio.
39
La circostanza che l’EPF disponga della capacità giuridica è corroborata, peraltro, dalla giurisprudenza relativa alle disposizioni che disciplinano l’attività di un altro ente rientrante nella PESC, ossia la missione sullo Stato di diritto condotta dall’Unione in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), e che sono redatte in termini analoghi a quelli della disposizione richiamata al precedente punto 37, con cui la Corte ha dichiarato che la capacità giuridica di cui disponeva tale ente in forza di dette disposizioni comprendeva quella di essere parte in procedimenti giurisdizionali riguardanti l’esecuzione della missione affidatagli (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/20, EU:C:2022:126, punti da 44 a 47).
40
Orbene, poiché il presente ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, è diretto contro un atto adottato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF, esso non rientra nelle categorie di ricorso riservate alla Corte in forza dell’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE e deve quindi essere esaminato dal Tribunale.
41
A tal proposito, è irrilevante che il presente ricorso non sia stato formalmente diretto contro l’EPF, bensì contro il suo [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest’ultimo fa innegabilmente parte dell’EPF, in qualità di organo direttivo.
42
Nell’ambito di detto esame, occorre stabilire se il giudice dell’Unione sia competente a conoscere del ricorso, dal momento che la decisione impugnata è un atto adottato nell’ambito della PESC.
Sulla competenza del giudice dell
’
Unione
43
L’EPF rileva, in sostanza, che, poiché la decisione impugnata è un atto adottato nell’ambito della PESC, il giudice dell’Unione non è competente a conoscere del presente ricorso, alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e nell’articolo 275, primo comma, TFUE.
44
La competenza del giudice dell’Unione non può neppure essere stabilita alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725), dal momento che la decisione impugnata si ricollega direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione nell’ambito della PESC.
45
L’Ungheria contesta tale argomentazione.
46
In primo luogo, l’Ungheria sostiene che la limitazione di competenza prevista dalle disposizioni menzionate al precedente punto 43 deve essere interpretata in modo coerente e conforme sia all’economia dei trattati, nel loro insieme, sia alla giurisprudenza esistente in materia. Orbene, dalle sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), e del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑134/19 P, EU:C:2020:793), si evincerebbe che il giudice dell’Unione ha proceduto a un’interpretazione estensiva di dette disposizioni e, pertanto, della propria competenza, al fine di assicurarsi che i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali i principi attinenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo e alla parità di trattamento, fossero debitamente rispettati, e ciò anche nel settore della PESC.
47
In secondo luogo, l’Ungheria contesta la rilevanza della sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725), nel caso di specie, affermando che essa verte su circostanze di fatto fondamentalmente diverse da quelle sottese al presente ricorso. Pur riconoscendo che, in virtù del principio della separazione dei poteri, i giudici dell’Unione non hanno la prerogativa di sostituirsi alle scelte politiche e strategiche compiute dalle istituzioni politiche competenti, l’Ungheria precisa che l’oggetto del proprio ricorso non riguarda il contenuto della decisione impugnata, in quanto tale, bensì la legittimità della procedura che ha condotto alla sua adozione.
48
A tal riguardo, l’Ungheria rileva che la grave irregolarità che ha viziato la procedura sfociata nell’adozione della decisione impugnata, in quanto detta procedura è stata svolta in violazione del suo diritto di voto, costituisce una violazione dei valori fondamentali e dei principi costituzionali dell’ordinamento giuridico dell’Unione di cui all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, relativi allo Stato di diritto, all’uguaglianza degli Stati membri e al funzionamento democratico dell’Unione. Orbene, questi ultimi sarebbero applicabili in modo orizzontale in tutti i settori disciplinati dai Trattati, ivi compreso quello della PESC, cosicché il giudice dell’Unione sarebbe competente a valutare se essi siano debitamente rispettati, senza che tale competenza possa dipendere dalla questione di sapere nell’ambito di quale politica dell’Unione sia stato adottato l’atto in questione.
49
L’Ungheria aggiunge, peraltro, che, sebbene il giudice dell’Unione non sia stato ancora chiamato ad interpretare la questione specifica sottesa al motivo unico del presente ricorso, esistono tuttavia precedenti giurisprudenziali idonei a suffragare la sua competenza a prendere posizione su una questione siffatta. In particolare, dalla sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio (C‑658/11, EU:C:2014:2025), risulterebbe che la Corte si era dichiarata competente a valutare questioni procedurali simili, in sostanza, a quella del caso di specie, e ciò sebbene esse riguardassero l’adozione di un atto rientrante nel settore della PESC.
50
In terzo e ultimo luogo, l’Ungheria sostiene che, se il Tribunale dovesse dichiararsi incompetente a pronunciarsi sul presente ricorso, essa sarebbe privata del diritto fondamentale a un ricorso effettivo, in violazione della giurisprudenza costante derivante, in particolare, dalla sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23). Inoltre, un simile approccio equivarrebbe a escludere qualsiasi controllo giurisdizionale in merito ai vizi procedurali connessi all’inosservanza delle regole di voto, sebbene l’effettiva partecipazione degli Stati membri al processo decisionale dell’Unione costituisca uno dei principi più fondamentali del suo funzionamento democratico.
51
Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all’articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea, in linea di principio, non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.
52
Tuttavia, l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e l’articolo 275, secondo comma, TFUE stabiliscono esplicitamente due eccezioni a tale principio, vale a dire la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, a controllare il rispetto dell’articolo 40 TUE e, dall’altro, a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni del Consiglio adottate sulla base delle disposizioni relative alla PESC, che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 63 e giurisprudenza citata).
53
[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esame della competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a conoscere di un ricorso relativo ad atti o omissioni rientranti nella PESC, è opportuno verificare, in un primo momento, se la situazione in questione rientra nell’ambito di una delle fattispecie previste dall’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dall’articolo 275, secondo comma, TFUE, in cui tale competenza è espressamente ammessa (v. sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 115 e giurisprudenza citata).
54
In caso contrario, occorre, in un secondo momento, valutare se detta competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea possa fondarsi sulla circostanza che gli atti e le omissioni in questione non siano direttamente collegati alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi ed organismi dell’Unione nel quadro della PESC, e in particolare della PSDC (v. sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 116 e giurisprudenza citata).
55
Pertanto, se gli atti e le omissioni di cui trattasi non si ricollegano direttamente a tali scelte politiche o strategiche, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a valutare la legittimità di tali atti od omissioni o a interpretarli. Per contro, se detti atti od omissioni si ricollegano direttamente a dette scelte politiche o strategiche, tale istituzione deve dichiararsi incompetente (sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 117).
56
Ne consegue che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell’articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a valutare la legittimità o ad interpretare atti od omissioni direttamente connessi alla condotta, alla definizione o all’attuazione della PESC, e segnatamente della PSDC, vale a dire, in particolare, l’individuazione degli interessi strategici dell’Unione nonché la definizione sia delle azioni da svolgere e delle posizioni da adottare da parte dell’Unione sia degli orientamenti generali della PESC, a norma degli articoli da 24 a 26, 28, 29, 37, 38, 42 e 43 TUE (sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 118).
57
Al riguardo la Corte ha già dichiarato che i mezzi messi a disposizione di una missione PESC, e in particolare di una missione PSDC, sul fondamento dell’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, TUE, si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate nell’ambito della PESC (sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 126).
58
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che la decisione impugnata non costituisce un atto che istituisce una misura restrittiva nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottata dal Consiglio sulla base del titolo V, capo 2, del Trattato UE (v., in tal senso, ordinanza del 14 dicembre 2017, KS/Consiglio e a., T‑840/16, non pubblicata, EU:T:2017:938, punto 12). Peraltro, il ricorso non riguarda neppure il rispetto dell’articolo 40 TUE. Ne consegue che il giudice dell’Unione non è competente a conoscere della presente causa, in forza delle due eccezioni previste all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all’articolo 275, secondo comma, TFUE.
59
In secondo luogo, dal momento che la decisione impugnata ha, da un lato, determinato la destinazione e la ripartizione concreta dei fondi corrispondenti alla prima quota dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie al finanziamento dell’acquisto di materiale «di natura militare» destinato alle forze armate ucraine e, dall’altro, ha proceduto alla scelta della misura di assistenza alla quale tali fondi sarebbero stati assegnati, ossia quella istituita dalla decisione 2022/338, la decisione impugnata ha operato scelte politiche o strategiche, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 54 e 55.
60
Tale constatazione è confermata, in primo luogo, dal fatto che, come risulta da una lettura combinata dei precedenti punti 11, 14, 15 e 19, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 3 della decisione 2024/1471, conformemente a un orientamento strategico
ad hoc
fornito dal CPS, e sulla base di una proposta di decisione che era stata presentata al [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF dal SEAE.
61
In secondo luogo, decidendo in merito alla destinazione dei fondi corrispondenti alla prima quota dell’utile netto derivante dalle entrate straordinarie, la decisione impugnata ha «attuato» la decisione 2024/1471, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 56. Orbene, con tale decisione il Consiglio ha precisato che gli importi corrispondenti all’utile netto derivante dalle entrate straordinarie erano destinati a finanziare il sostegno dell’Unione alle forze armate ucraine di fronte all’aggressione russa e ha definito le modalità di destinazione di tali entrate, individuando in tal modo interessi strategici dell’Unione nel settore della PESC e definendo le azioni da intraprendere in tale settore, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 56.
62
In terzo luogo, occorre ricordare che le decisioni 2024/1471 e 2022/338, contemporaneamente attuate dalla decisione impugnata, sono state adottate sulla base, in particolare, dell’articolo 28, paragrafo 1, TUE. Orbene, come rilevato al precedente punto 57, la Corte ha già dichiarato che i mezzi messi a disposizione di una missione rientrante nella PESC o nella PSDC sulla base di tale disposizione si ricollegavano direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate nell’ambito della PESC.
63
Al riguardo, come correttamente sostenuto dalla Repubblica francese e dalla Repubblica ceca, la circostanza che, nel caso di specie, non sia in discussione una missione rientrante nella PESC o nella PSDC è irrilevante, dal momento che l’articolo 28, paragrafo 1, TUE riguarda situazioni in cui è richiesta un’azione operativa dell’Unione, il che corrisponde alle circostanze dell’adozione, da parte del Consiglio, della decisione 2024/1471 e, successivamente, dell’adozione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’EPF, della decisione impugnata.
64
In quarto luogo, la natura politica o strategica della decisione impugnata è avvalorata, da un lato, dal fatto che tale decisione è intervenuta in risposta a una richiesta urgente del governo ucraino di fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, come risulta dai precedenti punti 12 e 20. D’altro lato, come indicato al precedente punto 21, mediante detta decisione è stato messo a disposizione delle forze armate ucraine materiale militare, come munizioni e sistemi di artiglieria, missili e sistemi di difesa aerea e materiale militare proveniente dall’industria della difesa ucraina.
65
Dagli elementi rilevati ai precedenti punti da 59 a 64 risulta che la decisione impugnata è un atto direttamente ricollegabile alle scelte politiche o strategiche effettuate nell’ambito della PESC, ai sensi della sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punti 116 e 117), cosicché il giudice dell’Unione non è competente a conoscere del ricorso, ai sensi di tale giurisprudenza.
66
Ne consegue che il presente ricorso non rientra nella competenza del giudice dell’Unione e deve quindi essere respinto per tale motivo.
67
Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomentazione dell’Ungheria menzionata al precedente punto 46. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, le circostanze della presente causa non sono paragonabili a quelle che caratterizzano cause che si collocano nel contesto della PESC, ma che riguardano disposizioni la cui applicazione rientra nel controllo del giudice dell’Unione.
68
In particolare, la presente causa non è paragonabile a una situazione, come quella di cui trattasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), in cui l’interessata, distaccata presso un ente istituito nell’ambito della PESC, era sottoposta all’autorità del giudice dell’Unione con riferimento alla gestione operativa del personale dell’ente in questione. Infatti, la presente causa non trae origine da atti o comportamenti rientranti nella pura gestione del personale, cosicché essa non è assimilabile alle controversie tra un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione rientrante nella PESC e uno dei suoi funzionari o agenti, che possono essere sottoposte ai giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, KF/SATCEN, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 95, e ordinanza del 10 luglio 2020, KF/SATCEN, T‑619/19, non pubblicata, EU:T:2020:337, punti da 23 a 28 e giurisprudenza citata).
69
Peraltro, come emerge dal precedente punto 58, la presente causa non si riferisce neppure alla contestazione di misure restrittive o a un controllo ai sensi dell’articolo 40 TUE, cosicché non può essere pertinente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).
70
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, la situazione nel caso di specie è diversa da quella che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑134/19 P, EU:C:2020:793). Al punto 39 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il giudice dell’Unione era competente «[i]n tali circostanze», vale a dire nella particolare situazione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità adottate dal Consiglio nell’ambito della PESC. Pertanto, la Corte ha semplicemente dichiarato che il giudice dell’Unione era competente a statuire su domande di risarcimento, ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, risultanti da misure restrittive previste da atti rientranti nella PESC, in ragione della sua competenza a controllare la legittimità delle misure restrittive in forza dell’articolo 263 TFUE.
71
La conclusione enunciata al precedente punto 66 non può essere messa in discussione neppure dall’argomento della ricorrente menzionato ai precedenti punti da 47 a 49.
72
Infatti, da un lato, la competenza dei giudici dell’Unione non può essere fondata su un’asserita violazione dei valori fondamentali e dei principi costituzionali dell’Unione, in quanto argomenti che riguardano esclusivamente il merito del ricorso, indipendentemente dalla loro fondatezza o dall’importanza delle questioni da essi sollevate, non possono essere di per sé sufficienti a mettere in discussione l’incompetenza dei giudici dell’Unione a conoscere di detto ricorso (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Islentyeva/Consiglio, T‑233/22, EU:T:2023:828, punto 29 e giurisprudenza citata).
73
D’altro lato, non può essere accolto l’argomento dell’Ungheria vertente sul fatto che, contrariamente alle circostanze di cui alla sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio (C‑658/11, EU:C:2014:2025), l’oggetto del presente ricorso è di natura puramente procedurale, dal momento che esso riguarda non già la decisione impugnata, in quanto tale, bensì la procedura sfociata nella sua adozione.
74
Invero, al punto 118 della sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725), la Corte ha precisato che il giudice dell’Unione non era competente a valutare la legittimità o ad interpretare atti od omissioni direttamente connessi alla condotta, alla definizione o all’attuazione della PESC, il che include la legittimità esterna di tali atti.
75
Peraltro, nella sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio (C‑658/11, EU:C:2014:2025), non era in discussione una disposizione procedurale rientrante nella PESC, bensì l’articolo 218 TFUE, relativo alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali. A tal proposito, la Corte ha dichiarato di rimanere competente ad interpretare e ad applicare le disposizioni non rientranti nell’ambito della PESC. Nel caso di specie, l’Ungheria non deduce alcun motivo relativo all’interpretazione o all’applicazione di una disposizione non rientrante nella PESC, dato che il motivo unico verte sull’articolo 31, paragrafo 1, TUE e sull’articolo 11, paragrafi 8 e 14, della decisione 2021/509.
76
Orbene, l’articolo 31 TUE è inserito nel capo 2 del titolo V del Trattato UE, relativo alle «Disposizioni specifiche sulla [PESC]». In proposito, dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE si evince chiaramente che la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare, da un lato, il rispetto dell’articolo 40 TUE e, dall’altro, la legittimità di talune decisioni di cui all’articolo 275, secondo comma, TFUE. Occorre inoltre rilevare che l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE precisa che la PESC è soggetta a norme e a procedure specifiche.
77
Peraltro, l’Ungheria non può fondatamente asserire che l’incompetenza del giudice dell’Unione a conoscere del presente ricorso la priva del diritto a un ricorso effettivo.
78
Infatti, secondo la giurisprudenza, l’assenza di altre possibilità di tutela giurisdizionale non può costituire, di per sé, un titolo di competenza del giudice dell’Unione, senza eccedere le competenze attribuite ai giudici dell’Unione allo stato attuale dei Trattati (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti 44 e 45; del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 81, e ordinanza del 7 giugno 2004, Segi e a./Consiglio, T‑338/02, EU:T:2004:171, punto 38).
79
Orbene, se il giudice dell’Unione dovesse, in particolare per ragioni attinenti alla tutela giurisdizionale effettiva dell’Ungheria, riconoscere la propria competenza ad esaminare la legittimità della decisione impugnata, esso oltrepasserebbe le competenze stabilite all’articolo 24, paragrafo 1, TUE e all’articolo 275, primo comma, TFUE, come interpretati dalla Corte nella giurisprudenza di cui ai precedenti punti da 51 a 57.
80
Pertanto, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le conclusioni dirette contro la decisione impugnata devono essere respinte per incompetenza del giudice dell’Unione a conoscere delle medesime.
81
Lo stesso deve valere per le conclusioni dirette contro il verbale del 25 giugno 2024, che si limita a constatare l’adozione della decisione impugnata.
82
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
83
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Ungheria è rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’EPF e dal Consiglio, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.
84
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
85
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, si deve disporre che l’Alto rappresentante si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ungheria si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dallo [OSCURATO:PERSONA] europeo per la pace (EPF) e dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la [OSCURATO:PERSONA] europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si faranno carico delle proprie spese.
van der [OSCURATO:PERSONA]Bańczyk
Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
Kalėda
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2026.
Firme
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Lingua processuale: l’ungherese.