CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 46144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIORDALISO Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 18/04/2023 del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del \-t At R' /ì [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa -'([OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale- di Enna proc:ede per ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis cod. pen.), fatti commessi in provincia di Enna negli anni compresi tra il 2017 ed il 2021. Nell'ambito di tale procedimento erano sottoposti a sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) dal G.i.p. del Tribunale di Enna (decreto in data 14/3/2023) n. 145 diritti all'aiuto (dell'attività agricola e silvo pastorale), per il valore di 28.752,02 euro, concessi alla società agricola F.11i Iraci F. a r.l.; nonché la somma di euro 239.074,02, anche per equivalente valore immobiliare o mobiliare; il sequestro era disposto nei confronti della società, nonché dei suoi due amministratori, la Fiordaliso di diritto, [OSCURATO:PERSONA] di fatto (nei confronti di quest'ultimo il decreto di sequestro è stato annullato, non avendo il Tribunale della cautela riconosciuto nell'istante la qualità ch amministratore di fatto della società). 1.1. Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha respinto l'istanza di riesame, riconoscendo il fumus commissi delicti dell'ipotesi delittuosa contestata in cautela, avendo l'indagata contribuito -con le domande sottoscritte, quale amministratrice della società, rivolte all'ente erogatore europeo- ad ottenere i contributi richiesti„ rappresentando all'ente erogatore condizioni inesistenti, qualificandosi come affittuaria di fondi rustici dei quali non aveva, né poteva avere il possesso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cessazione l'indagata, a ministero del difensore di fiducia, articolando a motivo unico della impugnazione la violazione della legge penale incriminatrice contestata in cautela (art. 640 bis cod. pen.), avendo il Tribunale travisato i fatti dedotti, in quanto la documentazione acquisita non consente di ritenere che la ricorrente avesse rappresentato all'ente erogatore dati non rispondenti alla realtà, in quanto i suoli agricoli ben potevano essere nella disponibilità della società amministrata, pur non essendo rituale l'atto di acquisto della proprietà in capo al concedente e pur in carenza di autorizzazione allo sfruttamento dei suoli ricadenti in zona parco. In ogni caso, la ricorrente, che si era limitata a sottoscrivere le domande di contributo quale amministratrice della società agricola, non poteva esser tenuta a rispondere delle azioni traslative sospette compiute da altri. 3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 3.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà, l'illogicità manifesta della stessa o il travisamento della prova (in nuce); vizi che possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 3.2. Il motivo di ricorso, sotto le mentite spoglie della violazione di legge, si sviluppa viceversa nel corpo della impugnazione, in una denuncia di manifesta illogicità della motivazione dovuta al travisamento della prova circa il difetto dei presupposti per l'erogazione del contributo all'attività agricola, come riconosce la stessa ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso il contenuto degli argomenti di riesame proposti nel merito. 3.3. In ogni caso, le censure appaiono irritualmente dirette a sollecitare un apprezzamento della gravità indiziaria, che non è condizione per emissione e mantenimento della cautela reale, essendo qui sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delitti, vale a dire la sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre in concreto l'evento astrattamente punito dalla norma penale alla specifica condotta tenuta dall'indagata (la sottoscrizione della declaratoria di essere a conoscenza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la ammissibilità delle domande e la corresponsione degli aiuti e di non versare in alcuna condizione ostativa; il difetto del titolo abilitante alla domanda). Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Il ricorso non supera, dunque, la soglia dell'ammissibilità. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella cam