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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 31325/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Con l'unico motivo si deduce il vizio della motivazione sul diniego della concessione di un minimo aumento per la continuazione.

I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto anche dell'entità dell'aumento.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Con l'unico motivo si deduce il vizio della motivazione sul diniego della concessione di un minimo aumento per la continuazione. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto anche dell'entità dell'aumento. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 31325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris