CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13067/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 dicembre 1964; avverso l'ordinanza del 24 novembre 2025 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con sentenza n. 32892 del 2025, della prima sezione penale), ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il 3 aprile 2025, di rigetto dell'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia Cin carcere, originariamente applicata con l'ordinanza genetica del 21 febbraio 2025. 2. Il ricorso si compone di tre motivi d'impugnazione, formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 299, 309, 310, 275 e 627 cod. proc. civ.) e del vizio di motivazione. La difesa deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire il principio indicato da questa Corte con la sentenza di annullamento, senza operare alcun autonomo giudizio in ordine alla questione devoluta con l'originario atto di appello, ossia la persistenza e l'eventuale attenuazione delle esigenze cautelari. Circostanza chiaramente ed esplicitamente riconosciuta dallo stesso Tribunale nella parte in cui afferma di non aver spazio valutativo e così omettendo ogni apprezzamento degli elementi sopravvenuti rispetto alla originaria applicazione della misura e, in particolare, del memoriale redatto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che anche il Tribunale riconosce ampiamente confessorio), che dà atto del processo di collaborazione intrapreso dall'indagato. Sicché, si continua, sarebbe logicamente mancato un giudizio individualizzato sulla persona del ricorrente e sulla concreta ed attuale possibilità di reiterazione delle condotte, anche alla luce dell'assoluta unicità del contesto nel quale il fatto è maturato (la procedura del decreto flussi del 2022 e il connesso click day del marzo 2023). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato: il Tribunale si è limitato a prendere atto delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, omettendo ogni concreta valutazione dell'attuale persistenza delle ritenute esigenze cautelari (nei termini sollecitati dalla difesa) e così violando, di fatto, il dictum imposto da questa Corte ed offrendo una motivazione sostanzialmente inesistente. 2. Va logicamente premesso - e questo Collegio intende ribadirlo - che l'annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 6, n. 42028 del 5,---" 74/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv.261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345). Non vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova), il giudice del rinvio è solo tenuto a non ripetere i vizi della motivazione già causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali già rilevati nella sentenza rescindente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629); sicché, pur essendo investito di pieni poteri di cognizione (che legittimano - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - anche l'integrale rivisitazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio), la motivazione deve essere fondata sulla base di argomentazioni differenti da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. E, in questi termini, la rilevanza degli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, che, pur non essendo vincolanti per il giudice del rinvio, fungono comunque come punti di riferimento al fine della individuazione dei vizi segnalati (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413). 3. Ciò considerato in linea generale, la sentenza rescindente si è limitata a delineare i confini del successivo giudizio di rinvio, indicando: a) i criteri di valutazione del tempo silente in relazione alle ipotesi di sostituzione e revoca della misura, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (quello intercorso non dalla commissione del fatto, ma dall'applicazione della misura, che nella fattispecie risale al 21 febbraio 2025); b) la persistente operatività della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto norma speciale rispetto alla regola generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; c) i singoli profili di manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta unicità della condotta (in presenza dell'illecito inoltro di circa cinquecento fittizie istanze di assunzione di persone straniere), alla ritenuta condotta collaborativa (a fronte di una generica dichiarazione accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla parallela affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] non ha reso "nella totalità" dichiarazioni accusatorie), alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]Arco (quanto alle differenti indicazioni in ordine ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA]). al,rbIl giudice del rinvio, invece, si è limitato a prendere atto delle motivazioni della Corte di cassazione, che, secondo il Tribunale, rispetto alle già ampie argomentazioni spese con l'annullata ordinanza e, dunque, cassate, non lascerebbero spazio alcuno a nuove valutazioni tali da consentire l'accoglimento del formulato appello. Sarebbe stato necessario, al contrario, rivalutare il profilo dedotto dalla difesa (l'attuale persistenza della pericolosità), alla luce del tempo silente trascorso (apprezzato non dalla commissione del fatto, ma dall'applicazione della misura), della persistente operatività della doppia presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. e degli elementi sopravvenuti addotti, eliminando, parallelamente, tutti i profili di manifesta illogicità analiticamente segnalati. Di tutto ciò, nell'ordinanza impugnata, non vi è traccia; e da ciò l'inesistenza della motivazione e la connessa violazione dell'art. 627 del codice di procedura penale. 4. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno; ed è appena il caso di precisare che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Corte Cost. n. 91 del 2023; Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039). 5. In applicazione dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per estratto, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat P.Q.MIl C nsalie e estensore [OSCURATO:PERSONA]