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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 42224/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso›-I-é-partD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22152/24 Minniti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 27 maggio 2024, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione notificata il 26 aprile 2024.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 11 maggio 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso›-I-é-partD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22152/24 Minniti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 27 maggio 2024, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione notificata il 26 aprile 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 11 maggio 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso