CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 14190/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26644-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via E. de’ Cavalieri n. 11; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2143 /2016 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con diversi ricorsi (successivamente riuniti) la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvisi di accertamento con i quali era stata disconosciuta la deducibilità dei costi portati da alcune fatture (e, conseguentemente, rideterminato il reddito d’impresa imputabile ai soci), sul presupposto che difettassero del requisito dell’inerenza; si trattava, in particolare, di fatture relative a prestazioni svolte, in favore della ricorrente (esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature edili), da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente attività di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento), società facente parte dello stesso gruppo e avente il medesimo legale rappresentante; il ricorso venne rigettato dalla C.T.P. di Como, con sentenza poi confermata, in sede d’appello, dalla C.T.R. della Lombardia; ricorrono per cassazione la società (nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione) e i due soci, sulla base di due motivi; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso ; i ricorrenti hanno a ltresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo, viene dedotta la “falsa ed erronea applicazione dell’art. 109 comma 5 T.U.I.R.”, per avere escluso la C.T.R. l’inerenza dei costi contestati, invero congrui rispetto all’attività svolta dalla società ricorrente, tanto più se rapportati all’unitario interesse del gruppo economico cui facevano capo le parti del contratto; con il secondo motivo di ricorso si deduce la “falsa ed erronea applicazione del principio dell’onere della prova”, dal momento che, “nel caso in esame, in sostanza, l’inerenza della spesa appare in re ipsa, esistendo una chiara funzionalizzazione della stessa all’attività d’impresa della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’unitario gruppo economico di appartenenza della stessa” (pag. 12 del ricorso); entrambi i motivi (che, per la loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono infondati; occorre premettere che, “in tema di i mposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità -anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass., 18/08/2022, n. 24880; si veda anche, tra le molte, Cass., 02/02/2021, n. 2224 e Cass., 21/11/2019, n. 30366); nel caso di specie, la deducibilità dei costi è stata negata perché “i contribuenti non hanno allegato, ovvero prodotto, in sede contenziosa materiale documentale idoneo a supportare i requisiti di certezza, obbiettività, determinabilità e inerenza richiesti dalla norma tributaria per il riconoscimento di un costo”, in quanto “la fattura contestata non chiarisce la natura, la quantità, e la qualità dei servizi prestati, risultando del tutto generica, né consente di individuare, con la necessaria certezza, il tipo di prestazione svolta, il tecnico che l’ha eseguita, il cantiere e il modello di gru, e conseguentemente il valore e l’utilità conseguita dalla società” (pag. 5 della sentenza impugnata); i ricorrenti, senza riportare il contenuto della fattura in discorso, né allegare alcunché in relazione al rapporto contrattuale nel quale la stessa dovrebbe inscriversi, pretendono di desumere l’inerenza dal solo rapporto soggettivo tra le parti dell’operazione (due società aventi la medesima compagine sociale e “controllate”, dunque, dalle stesse persone fisiche); in tal modo, peraltro, essi mantengono il concetto di inerenza su un piano del tutto astratto, finendo per dare per scontato ciò che avrebbero dovuto dimostrare (vale a dire - per usare le parole del ricorso - la “funzionalizzazione della stessa [spesa, n.d.r.] all’attività d’impresa della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.”); non appare integrata, pertanto, alcuna violazione della regola generale sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), avendo l’amministrazione adeguatamente esplicitato le ragioni poste a fondamento dell’accertamento (nei termini dell’assoluta genericità del documento contabile), senza che i contribuenti portassero elementi (anche solo presuntivi) idonei a “dare sostanza” ai presupposti della deducibilità del costo, con riferimento alla fattispecie concreta (tenuto conto che, secondo Cass., 13/12/2018, n. 32280,“in tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento”); in definitiva, la censura dei ricorrenti si riduce all’inammissibile contrapposizione di una diversa valutazione di merito del compendio “indiziario” sul quale il giudice ha fondato la propria conclusione, nel senso dell’indeducibilità per carenza di prova dell’inerenza; sulla scorta delle considerazioni che precedono , il ricorso dev’essere rigett at o , con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo); sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato per atti giudiziari; P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13,comma-1 quater, del d.p.r. n. 115 / 2002 ( inserito dall'art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d