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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 1987

Cassazione n. 28773/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 13 febbraio 2025 della Corte di appello di Catanzaro, che lo aveva condannato per il delitto di estorsione aggravata in concorso.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, per errore di fatto, laCorte di appello avrebbe omesso di esaminare specifiche censure dedotte con l'atto di ricorso, in riferimento: a) alla sussistenza del contributo causale del ricorrente, che dovrebbe, invece, essere escluso sulla base dei filmati del circuito di videosorveglianza, dai quali emerge l'assenza di qualsiasi apporto dello stesso nella azione estorsiva; b) alla qualificazione giuridica dei fatti, ricondotti erroneamente alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., dando per scontato che il fine dei correi fosse quello di sottrarsi al pagamento delle consumazioni e omettendo di confrontare tale conclusione con le risultanze istruttorie.

Sul punto si rileva, altresì, che non sono state puntualmente analizzate le dichiarazioni - riportate nel ricorso- della persona offesa, che ha riferito di non aver percepito alcuna pretesa minacciosa; c) alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione degli elementi indicati nel ricorso e, in particolare, della occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 2.

Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, Dema, Rv. 286048 — 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

3. Nel caso in esame, pur qualificando i motivi come omessa valutazione di deduzioni oggetto dell'originario ricorso per cassazione e, dunque, come errori percettivi, il ricorrente censura la motivazione della sentenza, lamentando degli errori non di fatto ma di tipo valutativo e di diritto, estranei al perimetro dell'impugnazione straordinaria.

3.1. Quanto all'apporto concorsuale del ricorrente, la sentenza impugnata ha espressamente esaminato il relativo motivo di ricorso, rilevando che esso tendeva«inammissibilmente a decontestualizzare ed a frazionare le condotte dei ricorrenti invece nel dettaglio ricostruite in entrambe le sentenze di merito».

Ha, quindi, riportato la conforme ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, ritenendola non affetta da alcuna illogicità nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di tutti gli imputati nell'azione delittuosa sottolineando che «gli altri imputati, pur potendolo fare, non hanno preso le distanze dall'azione violenta e minacciosa iniziata dal Berlingiere ed, anzi, vi hanno partecipato pienamente, mediante una condotta collettiva di rafforzamento del proposito criminoso e di agevolazione dello stesso, in tal modo aderendo al proposito criminoso avviato dal primo, mediante una partecipazione attiva che ha riguardato anche la produzione di lesioni personali oltre che il danneggiamento del locale».

Priva di fondamento è la deduzione secondo cui tale valutazione sarebbe stata effettuata prescindendo dall'esame dei filmati, che, invece, sono stati specificatamente considerati.

3.2. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito la vicenda in modo estremamente dettagliato sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, compiutamente esaminate, che sulla base dei filmati del circuito di videosorveglianza del locale, e che correttamente l'avessero ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen.

Infatti, integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 — 01).

Nel caso in esame, secondo la Corte è «di tutta evidenza, in quanto neppure contestato dalle difese degli odierni ricorrenti, che in occasione dei fatti gli imputati non ebbero a provvedere al saldo delle bevande già consumate, così ottenendo un profitto economico dall'azione compiuta con danno del titolare dell'esercizio commerciale».

3.3. Anche con la terza censura non si deduce un errore percettivo o di fatto ma si contesta il contenuto valutativo della decisione, non tenendo conto che l'insussistenza di un presupposto ostativo (abitualità) non esaurisce affatto il vaglio sulla tenuità imposto dall'art. 131-bis cod. pen., in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto non viziata la motivazione dei giudici di merito, che hanno escluso l'applicazione dell'istituto in ragione delle modalità particolarmente gravi e violente delle condotte e della gravità dei danni cagionati.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 13 febbraio 2025 della Corte di appello di Catanzaro, che lo aveva condannato per il delitto di estorsione aggravata in concorso. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, per errore di fatto, laCorte di appello avrebbe omesso di esaminare specifiche censure dedotte con l'atto di ricorso, in riferimento: a) alla sussistenza del contributo causale del ricorrente, che dovrebbe, invece, essere escluso sulla base dei filmati del circuito di videosorveglianza, dai quali emerge l'assenza di qualsiasi apporto dello stesso nella azione estorsiva; b) alla qualificazione giuridica dei fatti, ricondotti erroneamente alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., dando per scontato che il fine dei correi fosse quello di sottrarsi al pagamento delle consumazioni e omettendo di confrontare tale conclusione con le risultanze istruttorie. Sul punto si rileva, altresì, che non sono state puntualmente analizzate le dichiarazioni - riportate nel ricorso- della persona offesa, che ha riferito di non aver percepito alcuna pretesa minacciosa; c) alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione degli elementi indicati nel ricorso e, in particolare, della occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, Dema, Rv. 286048 — 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 3. Nel caso in esame, pur qualificando i motivi come omessa valutazione di deduzioni oggetto dell'originario ricorso per cassazione e, dunque, come errori percettivi, il ricorrente censura la motivazione della sentenza, lamentando degli errori non di fatto ma di tipo valutativo e di diritto, estranei al perimetro dell'impugnazione straordinaria. 3.1. Quanto all'apporto concorsuale del ricorrente, la sentenza impugnata ha espressamente esaminato il relativo motivo di ricorso, rilevando che esso tendeva«inammissibilmente a decontestualizzare ed a frazionare le condotte dei ricorrenti invece nel dettaglio ricostruite in entrambe le sentenze di merito». Ha, quindi, riportato la conforme ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, ritenendola non affetta da alcuna illogicità nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di tutti gli imputati nell'azione delittuosa sottolineando che «gli altri imputati, pur potendolo fare, non hanno preso le distanze dall'azione violenta e minacciosa iniziata dal Berlingiere ed, anzi, vi hanno partecipato pienamente, mediante una condotta collettiva di rafforzamento del proposito criminoso e di agevolazione dello stesso, in tal modo aderendo al proposito criminoso avviato dal primo, mediante una partecipazione attiva che ha riguardato anche la produzione di lesioni personali oltre che il danneggiamento del locale». Priva di fondamento è la deduzione secondo cui tale valutazione sarebbe stata effettuata prescindendo dall'esame dei filmati, che, invece, sono stati specificatamente considerati. 3.2. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito la vicenda in modo estremamente dettagliato sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, compiutamente esaminate, che sulla base dei filmati del circuito di videosorveglianza del locale, e che correttamente l'avessero ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. Infatti, integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato (Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 — 01). Nel caso in esame, secondo la Corte è «di tutta evidenza, in quanto neppure contestato dalle difese degli odierni ricorrenti, che in occasione dei fatti gli imputati non ebbero a provvedere al saldo delle bevande già consumate, così ottenendo un profitto economico dall'azione compiuta con danno del titolare dell'esercizio commerciale». 3.3. Anche con la terza censura non si deduce un errore percettivo o di fatto ma si contesta il contenuto valutativo della decisione, non tenendo conto che l'insussistenza di un presupposto ostativo (abitualità) non esaurisce affatto il vaglio sulla tenuità imposto dall'art. 131-bis cod. pen., in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto non viziata la motivazione dei giudici di merito, che hanno escluso l'applicazione dell'istituto in ragione delle modalità particolarmente gravi e violente delle condotte e della gravità dei danni cagionati.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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