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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 43113/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1986 avverso la sentenza n. 1558/2019, emessa il 4 novembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del 13 ottobre 2021, inviata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 novembre 2019 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) limitatamente alla detenzione del machete, perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in mesi 4 di arresto.

Ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 697 c.p.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur se le monete, rinvenute a casa dell'imputato, erano di taglio diverso da quelle oggetto di furto e, ad ogni modo, la vicinanza temporale con il furto avrebbe dovuto far qualificare i fatti come furto; 2) erronea applicazione dell'art. 697 c.p., difettando in capo all'imputato la consapevolezza dell'illiceità dei beni detenuti.

Vizi della motivazione per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p., nonostante l'esiguo valore del bene (50,00 euro); All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte fondato. 1.1 Quanto al primo motivo, concernente la qualificazione del fatto contestato al capo A) dell'imputazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha desunto la provenienza furtiva delle somme di denaro, rinvenute nella disponibilità del ricorrente, quali i luoghi "strani" di custodia del denaro; la mancata spiegazione del possesso dì una così rilevante somma, suddivisa in varie parti; il ritardo con cui l'imputato ha aperto la porta ai carabinieri, che si erano presentati a casa sua la mattina del 17 dicembre 2014 alle ore 8,20, che appariva "significativo della volontà di occultare qualcosa".

Tuttavia, nella sentenza impugnata non vi è adeguata motivazione sull'estraneità dell'imputato rispetto alla commissione del furto, delitto presupposto della ricettazione contestata.

Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 19453 del 20/1/2010, Rv. 247138) ha già avuto modo di affermare che il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione, qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte.

In applicazione di tale principio, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale.

Nel caso in esame, il Collegio territoriale ha escluso la commissione del furto da parte dell'imputato, tenuto conto della vicinanza temporale e del difetto di altri elementi.

Deve però rilevarsi che la vicinanza temporale è un dato che normalmente conduce ad escludere che í beni siano stati sottratti da altri e ceduti a persone non concorrenti nel furto.

La motivazione della sentenza impugnata risulta, quindi, carente, non risultando adeguatamente spiegate le ragioni per cui deve escludersi la partecipazione dell'imputato nel delitto presupposto della ricettazione, tenuto conto del lasso temporale decorso tra il furto, avvenuto nella notte del 16 dicembre 2014, e il sequestro delle somme, effettuato il 17 dicembre 2014 alle ore

15.30. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al reato di cui al capo A) con rinvio alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. 1.2 Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che l'accoglimento del primo motivo assorbe le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 648 cpv. c. p. 1.2.1 La residua censura, formulata sempre nel secondo motivo, è priva di specificità, costituendo mera riproposizione di questione già sollevata dinanzi alla Corte d'appello, la quale, premesso che per il reato di cui all'art. 697 c.p. è richiesto il dolo generico, che non esige la conoscenza dell'antigiuridicità e dell'antidoverosità della condotta, ha sottolineato che alcun rilievo può avere il motivo per cui l'imputato deteneva le armi, essendo rilevante invece la sua consapevolezza di detenere oggetti, che costituiscono armi ai sensi della legge.

Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sono immuni da vizi, rilevabili in questa sede. 1.3 Ne discende che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo A) mentre il ricorso è inammissibile nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B).

Così deciso in Roma, udienza del 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1986 avverso la sentenza n. 1558/2019, emessa il 4 novembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del 13 ottobre 2021, inviata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 novembre 2019 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) limitatamente alla detenzione del machete, perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in mesi 4 di arresto. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 697 c.p. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur se le monete, rinvenute a casa dell'imputato, erano di taglio diverso da quelle oggetto di furto e, ad ogni modo, la vicinanza temporale con il furto avrebbe dovuto far qualificare i fatti come furto; 2) erronea applicazione dell'art. 697 c.p., difettando in capo all'imputato la consapevolezza dell'illiceità dei beni detenuti. Vizi della motivazione per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p., nonostante l'esiguo valore del bene (50,00 euro); All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato. 1.1 Quanto al primo motivo, concernente la qualificazione del fatto contestato al capo A) dell'imputazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha desunto la provenienza furtiva delle somme di denaro, rinvenute nella disponibilità del ricorrente, quali i luoghi "strani" di custodia del denaro; la mancata spiegazione del possesso dì una così rilevante somma, suddivisa in varie parti; il ritardo con cui l'imputato ha aperto la porta ai carabinieri, che si erano presentati a casa sua la mattina del 17 dicembre 2014 alle ore 8,20, che appariva "significativo della volontà di occultare qualcosa". Tuttavia, nella sentenza impugnata non vi è adeguata motivazione sull'estraneità dell'imputato rispetto alla commissione del furto, delitto presupposto della ricettazione contestata. Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 19453 del 20/1/2010, Rv. 247138) ha già avuto modo di affermare che il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione, qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. In applicazione di tale principio, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale. Nel caso in esame, il Collegio territoriale ha escluso la commissione del furto da parte dell'imputato, tenuto conto della vicinanza temporale e del difetto di altri elementi. Deve però rilevarsi che la vicinanza temporale è un dato che normalmente conduce ad escludere che í beni siano stati sottratti da altri e ceduti a persone non concorrenti nel furto. La motivazione della sentenza impugnata risulta, quindi, carente, non risultando adeguatamente spiegate le ragioni per cui deve escludersi la partecipazione dell'imputato nel delitto presupposto della ricettazione, tenuto conto del lasso temporale decorso tra il furto, avvenuto nella notte del 16 dicembre 2014, e il sequestro delle somme, effettuato il 17 dicembre 2014 alle ore 15.30. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al reato di cui al capo A) con rinvio alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. 1.2 Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che l'accoglimento del primo motivo assorbe le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 648 cpv. c. p. 1.2.1 La residua censura, formulata sempre nel secondo motivo, è priva di specificità, costituendo mera riproposizione di questione già sollevata dinanzi alla Corte d'appello, la quale, premesso che per il reato di cui all'art. 697 c.p. è richiesto il dolo generico, che non esige la conoscenza dell'antigiuridicità e dell'antidoverosità della condotta, ha sottolineato che alcun rilievo può avere il motivo per cui l'imputato deteneva le armi, essendo rilevante invece la sua consapevolezza di detenere oggetti, che costituiscono armi ai sensi della legge. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sono immuni da vizi, rilevabili in questa sede. 1.3 Ne discende che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo A) mentre il ricorso è inammissibile nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B). Così deciso in Roma, udienza del 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]