CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena riportata in un provvedimento di cumulo del 30 gennaio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge. 3. La motivazione del provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che non era stata allegata documentazione a sostegno di quanto prospettato circa la possibile attività lavorativa, mostra di fondare la decisione di rigetto sulla necessità di una seria osservazione inframuraria della personalità del ricorrente, in considerazione del grave reato di pornografia minorile commesso nel 2020, per il quale lo stesso era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione. All'apprezzamento di tale dato si ricollega il motivato giudizio di merito . Le doglianze mosse nel ricorso lamentano l'assenza di altre appropriate indagini senza confrontarsi con il genere di valutazioni intervenute su fatti ricadenti nel 2020. I rilievi difensivi, per altro verso, non considerano che non è stata ritenuta ostativa la custodia cautelare applicata per tali fatti. E' stato invece il loro apprezzamento, secondo le verifiche intervenute, che ha portato a pertinenti valutazioni, rapportare al tipo di condotta, in ordine all'impossibilità dell'ammissione all'affidamento in prova, prima dell'accurato esame inframurario ai fini di un'adeguata prognosi in ordine al buon esito della misura. Si tratta, quindi, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ni fluct.) [OSCURATO:PERSONA] oggi