CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 13995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta tardività dell'appello depositato nell'interesse della ricorrente, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore Corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 19/2/2021 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Varese in data 26/6/2016, per essere stato questo tardivamente proposto. La ricorrente deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, assumendo che, essendo stata dichiarata contumace in primo grado ed assente in quello di appello, in applicazione della disciplina transitoria introdotta dall'art. 15 bis comma 1 della legge n. 67/2014, i termini per l'impugnazione dovevano farsi decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale, avvenuta il 26 agosto 2016, con conseguente tempestività dell'appello depositato in data 14 ottobre 2016. Il ricorso è fondato. La situazione di contumacia maturata nel processo, infatti, aveva effetti permanenti superabili solo con una comparizione dell'imputato, ed era insuscettibile di modificazione in virtù della modifica di cui alla legge 28/4/2014 n. 67, in quanto corrisponde alla comune riflessione giuridica l'assunto secondo cui, "dovendosi distinguere la sfera di vigenza delle disposizioni dalla sfera di efficacia (vale a dire, di applicabilità) delle norme, il fenomeno abrogativo, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso - ascrivibili alla ipotesi di abrogazione cd.,. retroattiva - non importa la cessazione dell'efficacia delle norme abrogate ma soltanto la loro incapacità di regolare situazioni nuove" (Sez, U, n. 36848 del 17/7/2014, Rv. 259992). Nel caso della citata legge n. 67/2014, peraltro, questi principi sono stati anche esplicitamente cristallizzati dalla chiarificazione intervenuta con la disciplina transitoria introdotta dalla legge 11/8/2014 n. 118, che ha disposto l'inapplicabilità della nuova disciplina ai procedimenti nei quali all'entrata in vigore della novella non era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Conseguentemente, si è ritenuto che integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato - come l'attuale ricorrente - erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente "ratione temporis" (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, Rv. 280674). Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 20 giugno 2016, con termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, ma l'estratto contumaciale risulta notificato all'imputata contumace solo in data 26 agosto 2016, sicché, anche in considerazione della sospensione dei termini per il periodo feriale, in virtù di quanto dinanzi esposto il termine di 45 giorni per l'impugnazione (di cui all'art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.) decorreva dal 31 agosto 2016. Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività dell'appello depositato in data 14 ottobre 2016 e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata nei confronti della ricorrente, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] -. moerili [OSCURATO:PERSONA] DEPO