CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro VINPEN S.R.L., sedente in Torremaggiore, in persona del legale rappresentante,e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2159/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia pubblicata il 20 ottobre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Le contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi in riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007 per i quali erano contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente Oggetto:definiz agev inesistenti. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, per cui tanto l’Agenzia come la contribuente proponevano appello, entrambi respinti dalla CTR. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a quattro motivi, mentre la contribuente resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. La ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, contenente l’esatto riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2007 (cfr. numeri indicati nella domanda con quanto risulta sia dal ricorso che dal controricorso) e la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, e altra domanda riferita all’anno d’imposta 2006 sebbene con numero di avviso non esatto (TVK03010207 in luogo di TVK030102027), ma con esatta indicazione degli importi e in cui si dà atto del versamento degli stessi in corso di causa. Nessuna delle parti nei termini previsti ha depositato istanza di trattazione, e sebbene non sia intervenuta espressa declaratoria di rinuncia, deve ritenersi in base al deposito della documentazione inerente alla definizione agevolata per entrambe le annualità, il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere per l’intera controversia, con conseguente estinzione del giudizio. 2. Nulla per le spese relative alla controversia in esame atteso l’estinzione consegue a rinuncia collegata alla legislazione condonistica. Inoltre, dipendendo appunto la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione de