CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 06059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23909/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, con domicilio eletto a [OSCURATO:PERSONA], 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Macerata, depositato in data 8.9.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale diMacerata, decidendo l’opposizione allo stato passivo presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto l’impugnazione, ammettendo in prededuzione i crediti, come già riconosciuti, di euro 92.500 e di euro 3.700, nonchédi euro 21.164 (relativo all’Iva), quest’ultimo con riserva. 2. Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) erano inammissibile le eccezioni, sollevate in via subordinata dalla curatela fallimentare, di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., in quanto, in mancanza di impugnazione da parte della curatela, si era oramai formato il giudicato endofallimentare sull’avvenuta ammissione del credito privilegiato; (ii) era invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’invocata prededuzione al credito ammesso invece in via privilegiata; (iii) doveva infatti essere escluso che,nella nuova formulazione applicabile ratione temporis , l’art. 111 l. fall. richieda, ove fa menzione dei crediti sorti in occasione ovvero in funzione delle procedure concorsuali, il requisito dell’utilità per la procedura da valutarsi e da verificare ex post; (iv) l’unico requisito prescritto dalla legge era la funzionalizzazione della prestazione (da cui sorge il credito) alla procedura concorsuale, funzionalizzazione da valutarsiex ante e in concreto, così da escludersi la prededuzione per quei crediti in relazione ai quali si ravvisi un labile ed estemporaneo collegamento con la procedura; (v) nella fattispecie in esame, il credito, e cioè il credito nascente da prestazioni professionali di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito della procedura di concordato, era sicuramente funzionale alla procedura, né potevano sorgere dubbi in ordine alla consecuzione del fallimento, dichiarato contestualmente alla revoca della procedura concordataria; (vi) tale funzionalizzazione era talmente evidente che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione …” (così richiamando Cass. Sez. 6-1, ord. n. 19912/2017); (vii) non era in contrasto con il menzionato orientamento giurisprudenziale la precisazione che il credito del professionista – che aveva predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione alla procedura minore –non era prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore fossestata revocata per atti di frode dei quali lo stesso professionista era stato a conoscenza; (viii) tali indici di manifesta inammissibilità non ricorrevano tuttavia nel caso di specie, tanto ciò è vero che la società era stata effettivamente ammessa alla procedura e neanche la curatela si era spinta ad affermare che “l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della oggettiva impossibilità (che peraltro la difesa della curatela postula senza dimostrare, ricorrendo semplicemente ad un’affermazione apodittica incentrata sul post hoc ergo propter hoc) di fornire la somma di denaro prevista dall’art. 163, 2 comma, n. 4 l. fall. … limitandosi ad una più prudente e tali fini irrilevante eccezione di inadempimento (inammissibile) sostanziata su profili di asserita ed ordinaria negligenza”(così espressamente decreto impugnato, fol. 4 - 5) 2.Il decreto, pubblicatoin data 8.9.2017 , è stat o impugnat o da l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione“di norme di diritto”, con riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 111 l. fall. “per manifesta e irriducibile contraddittorietà e illogicità della motivazione”. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 111 l. fall. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che, in violazione della regola di ripartizione degli oneri probatori, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la sua consapevolezza “dell’oggettiva impossibilità … di fornire la somma di denaro prevista dall’art. 163, II comma, n. 4 LF”.4. Il ricorrente introduce infine un quarto mezzo con il quale deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 1460 c.c.”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le eccezioni di inadempimento per il rilevato giudicato endofallimentare allorquando, invece, tale eccezione riguardava anche l’ulteriore profilo della contestata prededuzione. 4.1 I primi due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate - sono fondati ed il loro accoglimento determina anche l’assorbimento del terzo motivo. 4.1.1 Le doglianze articolate dal Fallimento ricorrente sono fondate già sotto il dedotto profilo della violazione dell’art. 111 l. fall. Invero, il decretoimpugnato, pur richiamando nell’incipit della motivazione, la necessità, per il riconoscimento della richiesta prededuzioneal credito del professionista, di una valutazione sul profilo della “funzionalizzazione” della prestazione profession ale da apprezzarsi ex ante , poi , nel corso della motivazione, non ha svol to alcun accertamento in tal senso, cadendo , peraltro, in una irrimediabile contraddizione argomentativa in iure tra la predetta affermazione e quella successiva circa l’ammissibilitàde plano della reclamata prededuzione al predetto credito;affermazione quest’ultima che è invece frontalmente in contraddizione con i principi fissati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Sul punto, giova infatti ricordare che le Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 42093 del 31/12/2021) hanno reso il principio secondo cui “ In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domandadi cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.”(v. anche Cass. n 639 / 2021 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17962 del 01/07/2024).4.2 Il quarto motivo è invece inammissibile in ragione del fatto che le relative doglianze non censurano adeguatamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in discussione, aveva affermato che l’eccezione di inadempimento rimaneva preclusa dal giudicato interno sull’ammissione del credito. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato in relazione ai primi citati motivi, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo einammissibile il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviaal Tribunale di Macerata che, in diversa compos