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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25297/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 18267/2026Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 25297/2026Data pubblicazione 14/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18267/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n. 85/07/2026depositata il 9 febbraio 2026.Visto l’atto depositato il 10 settembre 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;Considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);Considerato che le spese possono essere compensate;Visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 18267/2026Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 25297/2026Data pubblicazione 14/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18267/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n. 85/07/2026depositata il 9 febbraio 2026.Visto l’atto depositato il 10 settembre 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;Considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);Considerato che le spese possono essere compensate;Visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris