Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2020
ECLI:EU:T:2020:559
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0057_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 novembre 2020 – Group / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(causa T‑57/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1].
(v. punti 30, 32)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso – Nuovo esame del ricorso – Rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1)
(v. punto 31)
3.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Obbligo per le parti di dedurre i fatti e i mezzi di prova a sostegno – Norme del diritto nazionale – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95)
(v. punto 33)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2019 (procedimento R 2059/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Group e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2019 (procedimento R 2059/2018-5) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato alle spese.