CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Bari con sentenza 25 maggio 2020. 2. I ricorsi per cassazione proposti avverso tale provvedimento dagli imputati, [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano e KESHELAVA Givi, sono inammissibili. 2.1. Sono prive di fondamento le doglianze articolate da entrambi i ricorrenti che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva. Sussiste infatti motivazione adeguata e idonea in relazione alla non trascurabile rilevanza dei precedenti e alla gravità e al carattere odioso della condotta caratterizzata dalla scelta della vittima • in relazione alle condizioni di minorata difesa di costei i tanto da potersi logicamente desumere una ingravescente pericolosità. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] erestensore Il P