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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2026

Cassazione n. 00976/2026

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PDFBox: AULA 'B' 5340 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2685-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3340/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 657/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N. 2685/2025 Cron.

Rep.

Ud. 19/12/2025 Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa a far dichiarare non ripetibili dall’Inps i ratei di prestazione assistenziale percepiti.

La Corte condannava alle spese di lite Merone, poi, in seguito a istanza di correzione di errore materiale, dichiarava irripetibili tali spese, vista la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sul secondo motivo d’appello in cui si chiedeva la pronuncia di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado, attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per il caso in cui dovesse ritenersi sussistere pronuncia della Corte d’appello sul motivo; in tal caso la Corte avrebbe violato l’art.152 d.a. c.p.c. attesa la dichiarazione di esonero prodotta.

Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Risulta dagli atti di causa, che l’atto d’appello conteneva anche un secondo motivo, relativo alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c. da parte del primo giudice.

Su tale motivo la Corte d’appello non ha pronunciato, non riportandolo né nella parte narrativa né in quella motiva, sicché deve escludersi una pronuncia di rigetto implicito.

La presente causa attiene in effetti alla prestazione assistenziale, poiché la domanda attorea di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito da parte dell’Inps implica accertamento del diritto a ritenere la prestazione stessa.

Ai sensi dell’art.152 d.a. c.p.c., il presente deve intendersi quale giudizio per ottenere la prestazione assistenziale, poiché il rigetto della pretesa di ripetizione dell’Inps implica che la parte privata ottenga in modo definitivo la prestazione (v.

Cass.1544/25, Cass.37973/22).

Non essendo dubbia la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta – e già considerata in appello – la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagare le spese di lite relative al primo grado di giudizio.

Le spese di lite del presente giudizio sono a carico dell’Inps secondo soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 merito, dichiara non dovute all’Inps le spese di lite del giudizio di primo grado.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €1000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario.

Roma, deciso all’adunanza camerale del 19.12.25 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 5340 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2685-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3340/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 657/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N. 2685/2025 Cron. Rep. Ud. 19/12/2025 Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa a far dichiarare non ripetibili dall’Inps i ratei di prestazione assistenziale percepiti. La Corte condannava alle spese di lite Merone, poi, in seguito a istanza di correzione di errore materiale, dichiarava irripetibili tali spese, vista la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sul secondo motivo d’appello in cui si chiedeva la pronuncia di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado, attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per il caso in cui dovesse ritenersi sussistere pronuncia della Corte d’appello sul motivo; in tal caso la Corte avrebbe violato l’art.152 d.a. c.p.c. attesa la dichiarazione di esonero prodotta. Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Risulta dagli atti di causa, che l’atto d’appello conteneva anche un secondo motivo, relativo alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c. da parte del primo giudice. Su tale motivo la Corte d’appello non ha pronunciato, non riportandolo né nella parte narrativa né in quella motiva, sicché deve escludersi una pronuncia di rigetto implicito. La presente causa attiene in effetti alla prestazione assistenziale, poiché la domanda attorea di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito da parte dell’Inps implica accertamento del diritto a ritenere la prestazione stessa. Ai sensi dell’art.152 d.a. c.p.c., il presente deve intendersi quale giudizio per ottenere la prestazione assistenziale, poiché il rigetto della pretesa di ripetizione dell’Inps implica che la parte privata ottenga in modo definitivo la prestazione (v. Cass.1544/25, Cass.37973/22). Non essendo dubbia la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta – e già considerata in appello – la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagare le spese di lite relative al primo grado di giudizio. Le spese di lite del presente giudizio sono a carico dell’Inps secondo soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 merito, dichiara non dovute all’Inps le spese di lite del giudizio di primo grado. Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €1000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario. Roma, deciso all’adunanza camerale del 19.12.25 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026
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