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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2020

Cassazione n. 14038/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29573/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Buccari n. 3, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliatain ROMA,

V. GALATI n. 100 - C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 851/2020 depositata il 24/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio la Casa di Cura S. Rita,esponendo di aver sottoscritto, in data 24.9.2014, un contratto di prestazione libero professionale con cui gli era stato conferito l’incarico di responsabiledel Reparto di ortopedia, con un compenso fisso di € 5000,00e uno variabile del 10% del fatturato netto annuo relativo del reparto.

L’istituto convenuto aveva corrisposto il compenso variabile ma non quello fisso, per un importo di € 65.000,00 per il periodo 1.5.2015/31.5.2016,di cui l’attore ha chiesto il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di Cura ha resistito, eccependo che l’efficacia del contratto era subordinata al rilascio di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che contemplasse la rinuncia dell’assicurato r e al diritto di rivalsa verso la struttura che l’attore non aveva stipulato fino al gennaio 2016, allorquando aveva consegnato una polizza che non contemplava l’esclusione della rivalsa, per cui la Casa di Cura aveva comunicato la risoluzione dal contratto.

La convenuta ha chiesto il risarcimentodei danni per l’annullamento di alcuni documenti retributivieffettuato dalla ASL, e con riferimento alle prestazioni rese dall'attore nell'anno 2015e, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la nullità della clausola con cui la Clinica rinunciava alla retrocessione delle somme pagate in acconto al professionista ed eventualmente non dovute per effetto di conguaglio.

Il Tribunale ha accolto la domanda,reputando che la mancata stipula della polizzacostituisse un inadempimento di scarsa importanza.

La sentenza è stata riformata in appello.

La Corte napoletana ha respinto la domanda di pagamento, osservando che la stipula dell’assicurazione era oggetto di una condizione sospensiva di efficacia che non si era verificata e che il contratto non aveva prodotto alcun effetto.

Ha ritenuto generiche e comunque assorbitele riconvenzionali, regolando le spese.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi; la Casa d i Cura S. Rita ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Su istanza del ricorrente principale, che ha chiesto la deci s ione, il Presidente ha fissato l’adunanza camerale.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso incidentale deve ritenersi rinunciato, non avendo la Casa di Cura chiesto la decisione. 2.Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione dell’art.1353 c.c., per non aver la sentenza rilevato che il contratto aveva avuto integrale esecuzione per oltre 20 mesi e che la condizione sospensiva doveva considerarsi rinunciata.

Il secondo motivo deduce l’erronea interpretazione dell’art. 5 del contratto contenente una condizione risolutiva, non sospensiva, alla luce del comportamento successivo alla stipula, consistito nello spontaneo adempimento delle prestazioni e alla stregua del canone di buona fedee dell’interpretazione conservativa.

2. Va anteposto l’esame del secondo motivo, che è logicamente preliminare.

La censura è infondata , alla luce della valorizzazione del dato letterale operato dalla sentenza da cui, come si evince dalla formulazione dell’atto di incarico, emergeva che la validità del contratto (e quindi, a fortiori, la sua stessa efficacia) dipendeva dal rilascio della polizza con le condizioni ivi fissate, il che rendeva implausibile e contro-letterale, e perciò viziata, una diversa interpretazione volta a far cessare gli effetti della mancata consegna della polizza e ad ipotizzare l’apposizione di una condizione risolutiva.

Va anzitutto sottolineato che l'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento testuale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass.4189/2019).

L’interpretazione della clausola è coerente con il rilevante interesse della Casa di curaad andare esente da obblighi di rivalsa nel caso di non corretta esecuzione degli interventi, il che imponeva che la polizza fosse stipulata prima dell’esecuzione del rapporto professionale.

Non vi era alcuna ambiguità nel significato letterale, né il dato testuale era incoerente con altre clausole o con la reale volontà delle parti, restando insufficiente il solo comportamento successivo e non potendo soccorrere i criteri ulteriori di carattere sussidiario (buona fede, criterio conservativo; (Cass. 10290/2001; Cass. 2468/2001; Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass.5595/2014).

3. Il primo motivo è invece fondato , previa riqualificazione come deduzione di plurimi fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.), del tutto omessi nella sentenza impugnata, omissione che sostanzia le ragioni di doglianza propostein questa sede, non essendo decisiva l’intitolazione del motivo (da ultimo, Cass. 759/2025; Cass.

SU 17931/2013). 3.1 La sentenza ha affermato che nulla era dovuto al ricorrente , poiché, non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta al contratto (la stipula di una polizza RC con esonero dalla rivalsa verso la Casa di Cura), il contratto non era mai divenuto efficace.

L’errore che inficia la pronuncia consiste nel non aver considerato che, non solo che le prestazioni professionali erano state svolte senza che la Casa di cura avesse eccepito alcunchéper oltre un anno, ma che, una volta constatatala mancata s t ipula di una polizza RC che contemplasse la rinuncia alla rivalsa, la resistente non aveva affatto mostrato di considerare fino ad allora inefficace il contratto per sottrarsi al pagamento, ma aveva manifestato la volontà di ottenerne – al contrario - la risoluzione (il che ne presupponeva la temporanea efficacia) , in più sollecitando il professionista a rendicontare le prestazioni per procedere al pagamento di quanto dovuto a saldo (avendo corrisposto la quota fissa), condotta di cui la Corte di merito avrebbe dovuto tener contoquale espressione della volontà di non avvalersi della clausola sospensivae di voler definire il rapporto fini lì eseguitorispetto alle pretese economiche maturate, oggetto della domanda del ricorrente.

Seguono, pertanto, estinzione parziale del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con rigetto del secondo.

La sentenza è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29573/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Buccari n. 3, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, V. GALATI n. 100 - C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 851/2020 depositata il 24/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio la Casa di Cura S. Rita,esponendo di aver sottoscritto, in data 24.9.2014, un contratto di prestazione libero professionale con cui gli era stato conferito l’incarico di responsabiledel Reparto di ortopedia, con un compenso fisso di € 5000,00e uno variabile del 10% del fatturato netto annuo relativo del reparto. L’istituto convenuto aveva corrisposto il compenso variabile ma non quello fisso, per un importo di € 65.000,00 per il periodo 1.5.2015/31.5.2016,di cui l’attore ha chiesto il pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di Cura ha resistito, eccependo che l’efficacia del contratto era subordinata al rilascio di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che contemplasse la rinuncia dell’assicurato r e al diritto di rivalsa verso la struttura che l’attore non aveva stipulato fino al gennaio 2016, allorquando aveva consegnato una polizza che non contemplava l’esclusione della rivalsa, per cui la Casa di Cura aveva comunicato la risoluzione dal contratto. La convenuta ha chiesto il risarcimentodei danni per l’annullamento di alcuni documenti retributivieffettuato dalla ASL, e con riferimento alle prestazioni rese dall'attore nell'anno 2015e, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la nullità della clausola con cui la Clinica rinunciava alla retrocessione delle somme pagate in acconto al professionista ed eventualmente non dovute per effetto di conguaglio. Il Tribunale ha accolto la domanda,reputando che la mancata stipula della polizzacostituisse un inadempimento di scarsa importanza. La sentenza è stata riformata in appello. La Corte napoletana ha respinto la domanda di pagamento, osservando che la stipula dell’assicurazione era oggetto di una condizione sospensiva di efficacia che non si era verificata e che il contratto non aveva prodotto alcun effetto. Ha ritenuto generiche e comunque assorbitele riconvenzionali, regolando le spese. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in due motivi; la Casa d i Cura S. Rita ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Su istanza del ricorrente principale, che ha chiesto la deci s ione, il Presidente ha fissato l’adunanza camerale. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso incidentale deve ritenersi rinunciato, non avendo la Casa di Cura chiesto la decisione. 2.Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione dell’art.1353 c.c., per non aver la sentenza rilevato che il contratto aveva avuto integrale esecuzione per oltre 20 mesi e che la condizione sospensiva doveva considerarsi rinunciata. Il secondo motivo deduce l’erronea interpretazione dell’art. 5 del contratto contenente una condizione risolutiva, non sospensiva, alla luce del comportamento successivo alla stipula, consistito nello spontaneo adempimento delle prestazioni e alla stregua del canone di buona fedee dell’interpretazione conservativa. 2. Va anteposto l’esame del secondo motivo, che è logicamente preliminare. La censura è infondata , alla luce della valorizzazione del dato letterale operato dalla sentenza da cui, come si evince dalla formulazione dell’atto di incarico, emergeva che la validità del contratto (e quindi, a fortiori, la sua stessa efficacia) dipendeva dal rilascio della polizza con le condizioni ivi fissate, il che rendeva implausibile e contro-letterale, e perciò viziata, una diversa interpretazione volta a far cessare gli effetti della mancata consegna della polizza e ad ipotizzare l’apposizione di una condizione risolutiva. Va anzitutto sottolineato che l'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento testuale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass.4189/2019). L’interpretazione della clausola è coerente con il rilevante interesse della Casa di curaad andare esente da obblighi di rivalsa nel caso di non corretta esecuzione degli interventi, il che imponeva che la polizza fosse stipulata prima dell’esecuzione del rapporto professionale. Non vi era alcuna ambiguità nel significato letterale, né il dato testuale era incoerente con altre clausole o con la reale volontà delle parti, restando insufficiente il solo comportamento successivo e non potendo soccorrere i criteri ulteriori di carattere sussidiario (buona fede, criterio conservativo; (Cass. 10290/2001; Cass. 2468/2001; Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass.5595/2014). 3. Il primo motivo è invece fondato , previa riqualificazione come deduzione di plurimi fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.), del tutto omessi nella sentenza impugnata, omissione che sostanzia le ragioni di doglianza propostein questa sede, non essendo decisiva l’intitolazione del motivo (da ultimo, Cass. 759/2025; Cass. SU 17931/2013). 3.1 La sentenza ha affermato che nulla era dovuto al ricorrente , poiché, non essendosi verificata la condizione sospensiva apposta al contratto (la stipula di una polizza RC con esonero dalla rivalsa verso la Casa di Cura), il contratto non era mai divenuto efficace. L’errore che inficia la pronuncia consiste nel non aver considerato che, non solo che le prestazioni professionali erano state svolte senza che la Casa di cura avesse eccepito alcunchéper oltre un anno, ma che, una volta constatatala mancata s t ipula di una polizza RC che contemplasse la rinuncia alla rivalsa, la resistente non aveva affatto mostrato di considerare fino ad allora inefficace il contratto per sottrarsi al pagamento, ma aveva manifestato la volontà di ottenerne – al contrario - la risoluzione (il che ne presupponeva la temporanea efficacia) , in più sollecitando il professionista a rendicontare le prestazioni per procedere al pagamento di quanto dovuto a saldo (avendo corrisposto la quota fissa), condotta di cui la Corte di merito avrebbe dovuto tener contoquale espressione della volontà di non avvalersi della clausola sospensivae di voler definire il rapporto fini lì eseguitorispetto alle pretese economiche maturate, oggetto della domanda del ricorrente. Seguono, pertanto, estinzione parziale del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con rigetto del secondo. La sentenza è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca
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