CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 21047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rinunzia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 Marzo 2016 il G.U.P. del Tribunale di Salerno pronunziando, in sede di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo a) (artt. 110, 61 n.7, 112 nn. 1) e 2) 628 comma II n. 1 c.p.), alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa previa concessione alle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed opera la riduzione per il rito condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.Pronunziando sull' appello proposto dall' imputato la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 30/09/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata riduceva la sola pena pecuniaria quantificandola in euro cinquecento, precisando che nel resto la pena era stata correttamente computata dal primo giudice che era partito da una pena base di anni quattro e mesi sei, con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza ed operata la riduzione per il rito 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza formulando tre motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione non avendo la corte di appello, a fronte della specifica censura, adeguatamente motivato in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, pur avendo applicato una pena superiore al minimo edittale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge non avendo i giudici di appello applicato alla pena pecuniaria la riduzione in virtù delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rileva che la corte di merito, nel quantificare la pena pecuniaria, aveva operato soltanto la riduzione per il rito indicando la pena pecuniaria base di euro 750,00 ridotta per il rito ad euro 500,00 senza operare alcuna riduzione per le circostanze attenuanti generiche riconosciute in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Con il terzo motivo lamenta violazione di leggo avendo i giudici di appello preso le mosse dalla pena pecuniaria di euro 750,00, non tenendo conto che in forza della normativa vigente ratione temporis la pena pecuniaria base era pari ad euro 516,00. Osserva che tenuto conto della minima lesività del fatto, della condotta collaborativa dell' imputato e della sua incensuratezza l' aumento per la continuazione doveva essere minimo. 2.1. In data 22/02/2022 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'indagata, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro 1.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]