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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10107/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato una memoria difensiva, è inammissibile: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato appare ben illustrata nella sentenza impugnata, con la quale i giudici prendendo in esame gli argomenti della difesa del ricorrente hanno spiegato l'infondatezza degli stessi sul più che ragionevole rilievo non solo della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni ma anche della correlata conseguente scelta di non procedere ai pagamenti dovuti, e per bene due annualità sempre accompagnate da false dichiarazioni, così da superare le deduzioni difensive in maniera che non pare né frutto di una motivazione omessa né tantomeno "manifestamente" illogica.

La censura di contro non tiene conto di tali illustrazioni così risultando priva di specificità estrinseca.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato una memoria difensiva, è inammissibile: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato appare ben illustrata nella sentenza impugnata, con la quale i giudici prendendo in esame gli argomenti della difesa del ricorrente hanno spiegato l'infondatezza degli stessi sul più che ragionevole rilievo non solo della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni ma anche della correlata conseguente scelta di non procedere ai pagamenti dovuti, e per bene due annualità sempre accompagnate da false dichiarazioni, così da superare le deduzioni difensive in maniera che non pare né frutto di una motivazione omessa né tantomeno "manifestamente" illogica. La censura di contro non tiene conto di tali illustrazioni così risultando priva di specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18.
Sentenza Cassazione n. 10107/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris