CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2016
Cassazione n. 12753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20007-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 604 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 280/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 04/03/2016 R.G.N. 777/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di / consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 20007/2016 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Locri deducendo che, da una copia di estratto di ruolo rilasciata dall'agente della riscossione, aveva appreso dell'esistenza di una pretesa contributiva dell'INPS relativa a numerose cartelle che assumeva non essergli mai state notificate e che, per questa ragione, i relativi crediti non erano esigibili; il Tribunale, ammessa l'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo a prescindere dalla notifica delle cartelle, ha accolto la domanda e dichiarato inesigibili i crediti in mancanza della notifica delle cartelle; inoltre, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle spese ed al risarcimento del danno per lite temeraria; la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva sin dall'inizio eccepito la carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo e che aveva rappresentato l'erroneità della declaratoria di inesigibilità dei crediti portati dalle cartelle in assenza delle richieste di pagamento e della notifica delle stesse, ha condiviso il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo su cartelle non ancora notificate, tutte le volte in cui si possa ravvisare l'interesse ad agire, come avviene in materia previdenziale (ove si ammette l'azione di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo), diversamente da quella tributaria a cui si riferiva la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 19704/2015, che pure aveva ammesso la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo riferito a cartella non ancora notificata; la Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto infondata la domanda proposta dal Trinnboli in ragione del fatto che la mera mancanza di notifica della cartella, integrando solo un vizio procedurale della riscossione, non era idonea a determinare l'inesigibilità del credito portato dalla cartella; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso Equitalia; Considerato che: r.g. n. 20007/2016 con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/1973, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la mancanza di notifica delle cartelle non determina l'inesigibilità dei crediti e ciò per violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche alle entrate di natura previdenziale per espressa previsione di legge; tale disposizione prevede che il concessionario possa procedere ad esecuzione forzata solo quando sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione di cartella di pagamento; inoltre, qualora l'espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; dai contenuti del citato art. 50, il ricorrente evince che la sentenza impugnata ha errato nel riformare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inesigibilità, da ritenere temporanea secondo il ricorrente, dei crediti iscritti a ruolo; il motivo è inammissibile; lo stesso non si confronta con la sentenza impugnata che ha accertato (vd. pag. 2 della sentenza) essere incontestato tra le parti che la notifica delle cartelle non era ancora avvenuta, ma che ciò incideva solo sull'attività di avvio del procedimento di riscossione, senza effetti sull'accertamento del credito contributivo e cioè sulla sua esigibilità al di fuori di tale specifico procedimento, che rimaneva impregiudicata; a fronte di tale esplicito contenuto della sentenza, manca una relazione logica e giuridica rispetto alle ragioni poste a fondamento della denuncia di violazione dell'art. 50 cit.; di tale disposizione la sentenza stessa non si è occupata, né avrebbe avuto ragione di farlo dopo aver accertato la mancata notifica delle cartelle; il motivo è, quindi, generico (in relazione all'art. 366 n. 6 c.p.c.) in quanto non coglie alcun errore di diritto della sentenza impugnata idoneo ad impedirne il passaggio in giudicato; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;r.g. n. 20007/2016 le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] O Giudiztarie tt Giovanni P 11 L