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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18226/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, che la sentenza è stata notificata all'imputato priva del numero di registro e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe sostituito d'ufficio la pena inflitta con altra sanzione sostituiva; Rilevato che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto non determina la nullità della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è manifestamente infondato, in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, che la sentenza è stata notificata all'imputato priva del numero di registro e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe sostituito d'ufficio la pena inflitta con altra sanzione sostituiva; Rilevato che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto non determina la nullità della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è manifestamente infondato, in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 18226/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris