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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08524/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 04SIQPU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -77 Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla lamentata violazione degli artt. 16 e 19 d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Ancona valutato i rapporti familiari e personali del ricorrente in Italia e per non avere considerato la scadenza del fine pena prossima al provvedimento emesso e l'assenza di pericolosità sociale del cittadino tunisino, con a carico la sola condanna in espiazione - sono, oltre che assolutamente generiche, manifestamente infondate.

A fronte di una motivazione, quale quella dell'ordinanza impugnata, che evidenzia che a [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato revocato il beneficio di espiazione della pena residua presso l'abitazione di un cugino ex art. 1

I. n. 199 del 2010, che non ha offerto più la disponibilità ad accoglierlo, e che, pertanto, nei suoi confronti non sussistono condizioni ostative all'espulsione, trattandosi di persona irregolare sul territorio italiano in espiazione di pena inferiore ad anni due, che non convive con cittadini italiani, non versa in condizioni di salute che verrebbero pregiudicate dal ritorno in patria e, infine, non rischia per detto rientro di subire nocumento alla vita o alla sua incolumità.

Motivazione scevra da vizi logici e giuridici, anzi conforme al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta.

A tale riguardo, va, invero, osservato che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU • (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150).

Ingerenza, che, nel caso in esame, non sembra in alcun modo sussistere né essere dimostrata dal ricorrente, che si limita a lamentare un mancato approfondimento in sede istruttoria dei suoi rapporti familiari e personali, neppure specificati, e a dedurre circostanze a tale fine irrilevanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 04SIQPU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -77 Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla lamentata violazione degli artt. 16 e 19 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Ancona valutato i rapporti familiari e personali del ricorrente in Italia e per non avere considerato la scadenza del fine pena prossima al provvedimento emesso e l'assenza di pericolosità sociale del cittadino tunisino, con a carico la sola condanna in espiazione - sono, oltre che assolutamente generiche, manifestamente infondate. A fronte di una motivazione, quale quella dell'ordinanza impugnata, che evidenzia che a [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato revocato il beneficio di espiazione della pena residua presso l'abitazione di un cugino ex art. 1 I. n. 199 del 2010, che non ha offerto più la disponibilità ad accoglierlo, e che, pertanto, nei suoi confronti non sussistono condizioni ostative all'espulsione, trattandosi di persona irregolare sul territorio italiano in espiazione di pena inferiore ad anni due, che non convive con cittadini italiani, non versa in condizioni di salute che verrebbero pregiudicate dal ritorno in patria e, infine, non rischia per detto rientro di subire nocumento alla vita o alla sua incolumità. Motivazione scevra da vizi logici e giuridici, anzi conforme al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta. A tale riguardo, va, invero, osservato che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU • (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150). Ingerenza, che, nel caso in esame, non sembra in alcun modo sussistere né essere dimostrata dal ricorrente, che si limita a lamentare un mancato approfondimento in sede istruttoria dei suoi rapporti familiari e personali, neppure specificati, e a dedurre circostanze a tale fine irrilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12
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