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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08830/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello dì Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Napoli ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari e ne ha confermato la condanna per I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato di bancarotta fraudolenta documentale pur l'intervenuta decorrenza dei termini dì prescrizione, che ad avviso del ricorrente decorrerebbero dalla data di distruzione delle scritture contabili quale momento consumativo del reato precedente alla sentenza di fallimento - è manifestamente infondato in quanto contrario alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, alla stregua della quale, il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01; cfr. pure Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, cod. pen. in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale - difetta di specificità poiché non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto, che non è fondata sull'entità del passivo societario ma ha dato conto del mancato rinvenimento di una pluralità di beni facenti capo alla fallita (alla luce delle dichiarazioni in atti e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di una vettura di proprietà della società, non consegnata al curatore), profilo rispetto al quale non è stato neppure denunciato il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione dell'entità delle pene accessorie fallimentare -è manifestamente infondato e difetta di specificità, perché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente non facendo riferimento soltanto all'entità del passivo fallimentare ma anche all'intensità del dolo, profilo quest'ultimo non oggetto di censura; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello dì Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Napoli ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari e ne ha confermato la condanna per I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato di bancarotta fraudolenta documentale pur l'intervenuta decorrenza dei termini dì prescrizione, che ad avviso del ricorrente decorrerebbero dalla data di distruzione delle scritture contabili quale momento consumativo del reato precedente alla sentenza di fallimento - è manifestamente infondato in quanto contrario alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, alla stregua della quale, il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, cod. pen. in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale - difetta di specificità poiché non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto, che non è fondata sull'entità del passivo societario ma ha dato conto del mancato rinvenimento di una pluralità di beni facenti capo alla fallita (alla luce delle dichiarazioni in atti e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di una vettura di proprietà della società, non consegnata al curatore), profilo rispetto al quale non è stato neppure denunciato il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione dell'entità delle pene accessorie fallimentare -è manifestamente infondato e difetta di specificità, perché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente non facendo riferimento soltanto all'entità del passivo fallimentare ma anche all'intensità del dolo, profilo quest'ultimo non oggetto di censura; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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