CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 377/2019, depositata il 23 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Con intimazione di pagamento n. 05320149000989947,notificata il 10 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiedeva allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della sommacomplessiva di euro 33.893,55, quale importo dovuto a titolo di IRAP,Numero registro generale 38239/2019Numero sezionale 5544/2026Numero di raccolta generale 24146/2026IRPEG e IVA per l’anno d’imposta 2003, in relazione alla cartella diData pubblicazione 28/07/2026pagamento n. 05320060005952964000.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Isernia.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 226/2/2015, depositata il 15 dicembre 2015, laCommissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva la società contribuente, chiedendo il rigettodell’appello.Con sentenza n. 377/2019, depositata il 23 maggio 2019, laCommissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello e, perl’effetto, riformava la decisione di primo grado.3. – Avverso la suddetta sentenza la società contribuente haproposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va esaminato in primis il motivo riguardante il difetto dellitisconsorzio in grado d'appello.2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Mancatanotifica dell’appello anche all’Agenzia delle entrate, Direzioneprovinciale di Isernia. La ricorrente censura la sentenza nella parte incui la Commissione tributaria regionale riteneva ammissibile l’appello,affermando che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, l’impugnazione doveva essere proposta nei confronti delle partiche avevano partecipato al giudizio di primo grado e che non eranecessaria la notificazione dell’appello nei confronti dell’agente dellaNumero registro generale 38239/2019Numero sezionale 5544/2026Numero di raccolta generale 24146/2026riscossione, il quale, pur evocato nel precedente grado, non vi avevaData pubblicazione 28/07/2026partecipato costituendosi e svolgendo attività processuale. Laricorrente deduce che il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado era stato proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. e sostiene che nell’appello proposto dall’Agenziadelle entrate non vi sarebbe traccia della notificazione anche alconcessionario della riscossione, indicato come parte del giudizio diprimo grado. Da ciò la società fa discendere la violazione dell’art. 53,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prescrive che ilricorso in appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hannopartecipato al giudizio di primo grado.2.1. – Il motivo è fondato.In tema di processo tributario con pluralità di parti, il dispostodell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno ladistinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineatadalle regole processual-civilistiche (artt. 331 e 332 c.p.c.) (Cass. n.11676/2024).L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fasedell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessamateria e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando lasentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte leparti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale el'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anchenel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quandol'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipantial giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapportodi litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili otra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità dellitisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto chetutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Neconsegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'interoNumero registro generale 38239/2019Numero sezionale 5544/2026Numero di raccolta generale 24146/2026procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso,Data pubblicazione 28/07/2026rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017;Cass. n. 1535/2010).Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le partidi sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi, oltre che allitisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale - ilgiudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporrel'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di taleordine il gravame non è inammissibile ma sono nulli - e il relativovizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'interoprocedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso(Cass. n. 25719/2014).Nel caso di specie si sarebbe dovuto integrare il contraddittorionei confronti del concessionario, poiché tra le questioni controverse viè la legittimità della notifica delle cartelle esattoriali e della successivaintimazione di pagamento. Sebbene l’agente della riscossione non sifosse costituito nel giudizio di primo grado, esso era stato evocatoquale destinatario delle domande relative alla validità dellanotificazione della cartella e dell’intimazione di pagamento; taliquestioni, incidendo direttamente sull’attività dell’agente dellariscossione e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoiconfronti, rendevano necessaria la sua evocazione nel giudizio diappello, trattandosi di causa inscindibile.3. – L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determinal’assorbimento dei restanti (con il primo motivo di ricorso, rubricato«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 eincostituzionalità dello stesso ai sensi degli articoli 3, comma 1, 24,commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione. Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. Sulla notifica a mezzo posta e lamancata compilazione della relata di notifica», la ricorrente censura lasentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributariaNumero registro generale 38239/2019Numero sezionale 5544/2026Numero di raccolta generale 24146/2026regionale riteneva legittima la notificazione a mezzo posta delleData pubblicazione 28/07/2026cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’agente dellariscossione, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario e senzanecessità di apposita relata di notificazione. Con il terzo motivo diricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al combinato dispostodegli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, e 140 c.p.c. e airequisiti necessari per il perfezionamento della notifica», la ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissionetributaria regionale riteneva che la notifica dell’atto tributario eseguitacon le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. si perfezionasse con l’inviodella raccomandata informativa e che tale invio sanasse ogniprecedente omissione del procedimento notificatorio, compresa lamancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione,dell’ufficio o dell’azienda del destinatario. Con il quarto motivo diricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazioneimpugnata», la ricorrente censura la sentenza impugnata per nonavere considerato la doglianza concernente l’omessa notificazionedella cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata.Con il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., inrelazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 1, della l. n. 212del 2000, 24 Cost. e 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazionedell’atto impugnato», la ricorrente censura la sentenza impugnata peravere omesso di pronunciarsi, secondo quanto dedotto nel ricorso, suldifetto di motivazione dell’intimazione di pagamento).4. – Constatato quindi il difetto d'integrità del contraddittorioinnanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise e la mancataapplicazione dell'art. 331 c.p.c., il ricorso va accolto e deve essereNumero registro generale 38239/2019Numero sezionale 5544/2026Numero di raccolta generale 24146/2026Data pubblicazione 28/07/2026disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversacomposizione per un nuovo esame della vicenda, previa integrazionedel contraddittorio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 9 luglio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]