CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 08521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15301/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AIUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AIUTO giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno (RG n. 1204/2024), depositato il 04.06.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d’appello di Salerno, in composizione monocratica, rigettò la domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, addebitando a colpa della stessa richiedente l’allungamento dei tempi processuali, per non avere notificato atto d’impulso nel termine di cui all’art. 303, co. 2, cod. proc. civ. La medesima Corte, in composizione collegiale, disattese il reclamo in opposizione della richiedente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultimo decreto sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 per mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti . In sintesi, la ricorrente sostiene, dopo avere accennato alla vicenda notificatoria non portata a totale compimento, che il Giudice del processo presupposto avrebbe dovuto concedere un termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri interessati e il Giudice dell’equa riparazione aveva, per contro, erroneamente reputato che la ricorrente avesse rinunciato per inattività ai sensi dell’art. 306 e 307 c.p.c. . Prosegue l’esponente: Nel breve termine assegnato, non fu possibile ricostruire le Stirpi successorie (…) 1) La notifica del Ricorso e del Decreto di Riassunzione fu effettuata regolarmente alla sorella [OSCURATO:PERSONA] e non doveva essere effettuata a [OSCURATO:PERSONA] (già contumace). 2) La notifica del Ricorso e del decreto di Riassunzione fu parzialmente regolare ai Nipoti ex frate ([OSCURATO:PERSONA] si costituì) . In conclusione, per la ricorrente, il processo riassunto non si era estinto poiché non si era verificata l’ipotesi che nessuna delle parti si fosse costituita. 5. Il motivo è privo di fondamento e in parte inammissibile. Spiega il decreto impugnato che il processo presupposto venne dichiarato improcedibile, in quanto che la notifica del ricorso in riassunzione era stata effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l’anno dalla morte dello stesso (…) Né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell’atto (…) . Decisione, questa, secondo quel che riferisce l’avversato decreto e la stessa ricorrente, successivamente confermata dalla Corte d’appello, che respinse perciò l’impugnazione. Non v’è dubbio, quindi, che per statuizione, oramai ferma, l’improcedibilità del processo è da addebitare alla stessa parte che oggi si duole della non ragionevole durata. A prescindere da ogni altra considerazione e in disparte dalla confusa e inverificabile esposizione della ricorrente, non v’è dubbio che l’inerzia, causa della non ragionevole durata, si identifica primariamente con l’erronea evocazione impersonale in giudizio degli eredi del defunto oltre l’anno dalla di lui morte. Né occorre dimostrare, come pretende l’esponente,che l’istante all’equa riparazione abbia volontariamente coltivato l’inerzia causa del rallentamento processuale o, ancor meno, che abbia rinunciato agli atti, essendo bastevole che l’anzidetto rallentamento sia stato originato da errore processuale della medesima e, quindi, non sia imputabile all’Amministrazione della giustizia. Palesemente inammissibile è il richiamo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo: nessun fatto di tal genere, invero, è stato negletto; ben diversamente, il decreto qui al vaglio ha fatto luogo ad apprezzamento giuridico non condiviso dalla ricorrente. 6. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, viene denunciata violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2728 cod. civ., 1 bis, l. 89/2001, 6 Carta EDU, 111 Cost., 100 cod. proc. civ.; 3, p. 3, l. n. 89/2001, 111 Cost., 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001; 116, 112, 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 3, co. 3, l. 89/2001. La ricorrente sostiene che: -era stato ingiustamente invertito l’onere della prova; - erroneamente si era ricostruita la vicenda processuale, addebitando all’esponente l’epilogo estintivo del processo presupposto, senza cogliere il nocumento patito a causa della non ragionevole durata del processo; - non era stata puntualmente esaminata dal Giudice dell’equa riparazione la documentazione prodotta. 7. Gli anzidetti motivi restano assorbiti in senso improprio dal rigetto del primo. 8. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liqui