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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 17511/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 23 marzo 2022 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto la concessione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare.

A ragione della decisione, il decreto ha rilevato che l'istante era sottoposto a misura cautelare coercitiva per altra causa.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e denuncia - con un unico, articolato motivo - la violazione dell'art. 666, comma2, cod. proc. pen.

L'istanza è stata presentata dal condannato in osservanza di tutti i presupposti di legge, atteso che lo stato detentivo cautelare per fatto diverso da quello oggetto dell'ordine di esecuzione cui si riferisce l'istanza ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non è contemplato dal successivo comma 9 quale circostanza ostativa lo sospensione dello stesso e, conseguentemente, alla presentazione delle istanze dì misure alternative, cui la sospensione dell'ordine di esecuzione è specificamente finalizzata.

Del pari errato il presupposto in virtù del quale il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità, ossia lo stato detentivo cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire che, invero, avrebbe imposto una pronuncia nel contraddittorio delle parti in camera di consiglio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 17 maggio 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il decreto in preambolo, pronunciato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alle invocate misure alternative alla detenzione, sul rilievo della attuale sottoposizione dell'istante alla misura cautelare della custodia in carcere, per altra causa.

La declaratoria d'inammissibilità all'esito di procedura c.d. de plano e dunque, senza la previa instaurazione del contraddittorio, è consentita solo in caso di insussistenza delle condizioni di legge ovvero ove essa costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi.

L'attuale sottoposizione a una misura cautelare per altra causa, invece, non è causa d'inammissibilità dell'istanza di ammissione a misure alternative.

A norma dell'art. 298, comma 2, cod. proc. pen. è, infatti, prevista la prevalenza della misura cautelare rispetto alla esecuzione di pena che avvenga in regime di misure alternative alla detenzione, mentre la norma di cui all'art. 58-quater ord. pen. non stabilisce alcun impedimento alla concessione di misure alternative alla detenzione derivante dalla sottoposizione a misura cautelare per altra causa.

La concorrenza di titolo cautelare, dunque, di per sé determina solo il differimento dell'esecuzione della misura alternativa, ma non è preclusiva alla concessione della misura (Sez. 1, 12/12/2013, Pappalardo, Rv. 259024; Sez. 1, 22.10.2012, n. 43089; Sez. 1, 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015 ).

Piuttosto, i fatti riguardanti il procedimento ancora pendente e per il quale vi è misura cautelare possono rilevare ai fini della valutazione nel merito della concedibilità della misura, giudizio che richiede però l'instaurazione del contraddittorio.

3. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'esame dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 29 novembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 23 marzo 2022 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto la concessione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare. A ragione della decisione, il decreto ha rilevato che l'istante era sottoposto a misura cautelare coercitiva per altra causa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e denuncia - con un unico, articolato motivo - la violazione dell'art. 666, comma2, cod. proc. pen. L'istanza è stata presentata dal condannato in osservanza di tutti i presupposti di legge, atteso che lo stato detentivo cautelare per fatto diverso da quello oggetto dell'ordine di esecuzione cui si riferisce l'istanza ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non è contemplato dal successivo comma 9 quale circostanza ostativa lo sospensione dello stesso e, conseguentemente, alla presentazione delle istanze dì misure alternative, cui la sospensione dell'ordine di esecuzione è specificamente finalizzata. Del pari errato il presupposto in virtù del quale il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità, ossia lo stato detentivo cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire che, invero, avrebbe imposto una pronuncia nel contraddittorio delle parti in camera di consiglio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 17 maggio 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il decreto in preambolo, pronunciato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alle invocate misure alternative alla detenzione, sul rilievo della attuale sottoposizione dell'istante alla misura cautelare della custodia in carcere, per altra causa. La declaratoria d'inammissibilità all'esito di procedura c.d. de plano e dunque, senza la previa instaurazione del contraddittorio, è consentita solo in caso di insussistenza delle condizioni di legge ovvero ove essa costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi. L'attuale sottoposizione a una misura cautelare per altra causa, invece, non è causa d'inammissibilità dell'istanza di ammissione a misure alternative. A norma dell'art. 298, comma 2, cod. proc. pen. è, infatti, prevista la prevalenza della misura cautelare rispetto alla esecuzione di pena che avvenga in regime di misure alternative alla detenzione, mentre la norma di cui all'art. 58-quater ord. pen. non stabilisce alcun impedimento alla concessione di misure alternative alla detenzione derivante dalla sottoposizione a misura cautelare per altra causa. La concorrenza di titolo cautelare, dunque, di per sé determina solo il differimento dell'esecuzione della misura alternativa, ma non è preclusiva alla concessione della misura (Sez. 1, 12/12/2013, Pappalardo, Rv. 259024; Sez. 1, 22.10.2012, n. 43089; Sez. 1, 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015 ). Piuttosto, i fatti riguardanti il procedimento ancora pendente e per il quale vi è misura cautelare possono rilevare ai fini della valutazione nel merito della concedibilità della misura, giudizio che richiede però l'instaurazione del contraddittorio. 3. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'esame dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso il 29 novembre 2022 I