CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 19554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17721/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ORISTANO n. 73/2023 depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Oristano, con sentenza n. 349/2018, confermata dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 73/2023, pubblicata il 9 febbraio 2023, ha escluso la debenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle somme richieste da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di partite pregresse/conguagli regolatori, riferite agli anni 2005-2011. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: 2. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE; degli artt. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011; dell’art. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2011; dell’art. 3 del D.P.C.M. 22 luglio 2012; degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), della l. n. 481/1995; dell’art. 1339 c.c.; nonché delle delibere AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e AATO Sardegna n. 18/2014, del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (art. B.16), e dell’art. 11 delle preleggi. La ricorrente assume che il Tribunale avrebbe erroneamente negato la debenza delle partite pregresse/conguagli regolatori, in violazione del quadro normativo e regolatorio vigente in materia di determinazione tariffaria e recupero dei costi del servizio idrico integrato. 3. Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1° luglio 2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso R.G. n. 9782/2021 alla Prima Presidente, affinché valutasse l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alla questione — oggetto dell’unico motivo del presente ricorso — concernente la spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori. L’udienza pubblica dinanzi alle Sezioni Unite si è tenuta in data 6 maggio 2025, ma alla data odierna la relativa decisione non risulta ancora depositata. Pertanto, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del presente ricorso, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovoruolo in attesa del deposito della pronunzia delle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2