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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 47094/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi facendo rilevare l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 17 giugno 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio con la recidiva specifica e infraquinquennale.

Deduce il ricorrente:

1. nullità della sentenza di appello per mancata notifica, 20 giorni prima dell'udienza, dell'avviso al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che asserisce essere stato nominato prima del decreto di citazione a giudizio, datato 16.5.2019;

2. nullità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione proposta dal difensore in merito alla mancata notifica dell'avviso di udienza perché priva di motivazione;

3. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 125 codice procedura penale per mancanze di motivazione;

4. violazione dell'articolo 597 comma 3 codice procedura penale perché la Corte territoriale ha applicato d'ufficio per la prima volta Ie. pena. accessoria. dell'interdizione.

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Risulta dagli atti che la notifica dell'avviso dell'udienza dibattimentale del 17 giugno 2019 è stata fatta all'imputato e ai suoi difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e agravvocato [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2019.

All'udienza del 17 giugno 2019 l'imputato presente ha revocato i difensori e dichiarato di avere nominato suo difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, presente, ha eccepito il mancato avviso dell'udienza affermando di essere stato nominato nel 2017, in seno al procedimento di gratuito patrocinio, ma di non essere in possesso della nomina.

La Corte territoriale ha acquisito gli atti e ha dato conto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato nominato il 20.5.2019, quindi dopo la notifica dell'avviso agli allora difensori di fiducia, revocati in data 17.6.2019, e ha correttamente respinto l'eccezione.

Le censure indicate nel terzo motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche e comunque dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alle quali non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Come affermato da Sez.

U n. 8411/98eRv. 210979poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice 2 d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici) (successive conformi N. 8280 del 2008 Rv. 239474 - 01, N. 8381 del 2008 Rv. 239283 - 01, N. 31358 del 2011 Rv. 250553 - 01, N. 49759 del 2012 Rv. 254202 - 01).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Matilde CAMMINO 2 La,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi facendo rilevare l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 17 giugno 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio con la recidiva specifica e infraquinquennale. Deduce il ricorrente: 1. nullità della sentenza di appello per mancata notifica, 20 giorni prima dell'udienza, dell'avviso al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che asserisce essere stato nominato prima del decreto di citazione a giudizio, datato 16.5.2019; 2. nullità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione proposta dal difensore in merito alla mancata notifica dell'avviso di udienza perché priva di motivazione; 3. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 125 codice procedura penale per mancanze di motivazione; 4. violazione dell'articolo 597 comma 3 codice procedura penale perché la Corte territoriale ha applicato d'ufficio per la prima volta Ie. pena. accessoria. dell'interdizione. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati. Risulta dagli atti che la notifica dell'avviso dell'udienza dibattimentale del 17 giugno 2019 è stata fatta all'imputato e ai suoi difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e agravvocato [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2019. All'udienza del 17 giugno 2019 l'imputato presente ha revocato i difensori e dichiarato di avere nominato suo difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, presente, ha eccepito il mancato avviso dell'udienza affermando di essere stato nominato nel 2017, in seno al procedimento di gratuito patrocinio, ma di non essere in possesso della nomina. La Corte territoriale ha acquisito gli atti e ha dato conto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato nominato il 20.5.2019, quindi dopo la notifica dell'avviso agli allora difensori di fiducia, revocati in data 17.6.2019, e ha correttamente respinto l'eccezione. Le censure indicate nel terzo motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche e comunque dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alle quali non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Come affermato da Sez. U n. 8411/98eRv. 210979poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice 2 d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici) (successive conformi N. 8280 del 2008 Rv. 239474 - 01, N. 8381 del 2008 Rv. 239283 - 01, N. 31358 del 2011 Rv. 250553 - 01, N. 49759 del 2012 Rv. 254202 - 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 16.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Matilde CAMMINO 2 La,