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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02457/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22003-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, all’ AVV.T O [OSCURATO:PERSONA], unitamente al qual e è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 33, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 2147/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 29/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti all’accertamento di alcune anomalie relative ad una doppia operazione finanziaria denominata “promissory note”, nonché ad una fattura per un’operazione attiva fittiziamente intestata ad una controllata portoghese della medesima [OSCURATO:SOCIETA] ; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4078/2016, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A . proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2147/2017, depositata il 18/05/2017 rigettò il primo, con conseguente assorbimento del secondo, confermando la decisione impugnata e ritenendo, conseguentemente, integrata la violazione, da parte dell’Ufficio e con riferimento agli atti impositivi impugnati, dell’art. 37- bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi; si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA] S .

P .

A .con controricorso, contenente ricorso incidentale - affidato ad un motivo, oltre alla riproposizione dei motivi di gravame rimasti assorbiti in appello -illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che la società contribuente ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati (attestazione di invio dell’istanza e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto), di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che entro il termine fissato dalla legge, coincidente con il 31 luglio 2020 (cfr. l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (cfr. l’art. 6, comma 13, prima parte, del d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio; che, per altro verso, con memoria depositata telematicamente in data 9.1.2023 il difensore della controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità originaria o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01); P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22003-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, all’ AVV.T O [OSCURATO:PERSONA], unitamente al qual e è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 33, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 2147/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 29/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti all’accertamento di alcune anomalie relative ad una doppia operazione finanziaria denominata “promissory note”, nonché ad una fattura per un’operazione attiva fittiziamente intestata ad una controllata portoghese della medesima [OSCURATO:SOCIETA] ; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4078/2016, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A . proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2147/2017, depositata il 18/05/2017 rigettò il primo, con conseguente assorbimento del secondo, confermando la decisione impugnata e ritenendo, conseguentemente, integrata la violazione, da parte dell’Ufficio e con riferimento agli atti impositivi impugnati, dell’art. 37- bisdel d.P.R. n. 600 del 1973; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi; si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA] S . P . A .con controricorso, contenente ricorso incidentale - affidato ad un motivo, oltre alla riproposizione dei motivi di gravame rimasti assorbiti in appello -illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che la società contribuente ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati (attestazione di invio dell’istanza e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto), di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che entro il termine fissato dalla legge, coincidente con il 31 luglio 2020 (cfr. l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (cfr. l’art. 6, comma 13, prima parte, del d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio; che, per altro verso, con memoria depositata telematicamente in data 9.1.2023 il difensore della controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità originaria o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01); P.Q.M. La
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