CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo di ricorsi distinti ma del tutto sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone per il delitto, ad entrambi ascritto, di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Considerato che l'unico motivo proposto cilagli imputati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive prospettanti l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto) reitera profili di censura che il Giudice di merito ha già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici (p. 2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /