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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 39402/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza rivolta al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, venivano richieste, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei confronti di costui dallo stesso Tribunale il 18 ottobre 2016, in relazione alla quale era stato emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo; la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza; la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze perché provvedesse alla rescissione del giudicato.

2. Con provvedimento del 10 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce violazione di legge e afferma che, in palese contrasto con il principio del contraddittorio, il provvedimento impugnato è stato emesso prima dell'udienza fissata per la discussione.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza di motivazione in relazione alla domanda di rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo è conseguentemente assorbito.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato risulta affetto da tale nullità insanabile, poiché emesso il 10 giugno 2022, prima dello svolgimento dell'udienza che era stata fissata per il 6 settembre 2022 per la trattazione dell'istanza.

2. In accoglimento del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio (in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede in tale senso qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 14568, del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306-01) al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Come sopra anticipato, il secondo motivo del ricorso è conseguentemente assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, venivano richieste, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei confronti di costui dallo stesso Tribunale il 18 ottobre 2016, in relazione alla quale era stato emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo; la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza; la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze perché provvedesse alla rescissione del giudicato. 2. Con provvedimento del 10 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce violazione di legge e afferma che, in palese contrasto con il principio del contraddittorio, il provvedimento impugnato è stato emesso prima dell'udienza fissata per la discussione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza di motivazione in relazione alla domanda di rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo è conseguentemente assorbito. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato risulta affetto da tale nullità insanabile, poiché emesso il 10 giugno 2022, prima dello svolgimento dell'udienza che era stata fissata per il 6 settembre 2022 per la trattazione dell'istanza. 2. In accoglimento del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio (in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede in tale senso qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 14568, del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306-01) al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Come sopra anticipato, il secondo motivo del ricorso è conseguentemente assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così de
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