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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14810/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 4648/21 depositata il 3 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005/2008.

La CTP respingeva il ricorso in quanto la domanda era priva di indicazioni inerenti agli estremi dei versamenti e dei relativi importi.

La CTR confermava la sentenza di primo grado e quindi il contribuente ha proposto ricorso in cassazione affidata a tre motivi, mentre l’Agenzia si costituisce a mezzo di controricorso.

Il ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa.

Motivazione apparente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riferimento al primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., per motivazione apodittica e perplessa.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata da un lato richiama pedissequamente la motivazione della decisione di primo grado, e pertanto conclude nel senso che non siano indicate le date di versamento e gli importi; dall’altro afferma che sono stati prodotti gli F24, dai quali non possono che dedursi tali date.

Gli importi poi risultano chiaramente indicati nel ricorso in appello.

Ne deriva che la pronuncia non fa altro che richiamare la prima decisione senza confrontarsi con l’atto di appello, e poi contraddittoriamente dà atto di produzioni che per necessità richiamavano date e importi.

2. Da quanto precede discende l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado della Campania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 4648/21 depositata il 3 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005/2008. La CTP respingeva il ricorso in quanto la domanda era priva di indicazioni inerenti agli estremi dei versamenti e dei relativi importi. La CTR confermava la sentenza di primo grado e quindi il contribuente ha proposto ricorso in cassazione affidata a tre motivi, mentre l’Agenzia si costituisce a mezzo di controricorso. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa. Motivazione apparente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riferimento al primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., per motivazione apodittica e perplessa. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata da un lato richiama pedissequamente la motivazione della decisione di primo grado, e pertanto conclude nel senso che non siano indicate le date di versamento e gli importi; dall’altro afferma che sono stati prodotti gli F24, dai quali non possono che dedursi tali date. Gli importi poi risultano chiaramente indicati nel ricorso in appello. Ne deriva che la pronuncia non fa altro che richiamare la prima decisione senza confrontarsi con l’atto di appello, e poi contraddittoriamente dà atto di produzioni che per necessità richiamavano date e importi. 2. Da quanto precede discende l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado della Campania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giud