CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 16691/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5586/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 1500/2021 depositata il 12/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che è pendente dinanzi a questa Corte ricorso per cassazione avverso sentenza della stessa Corte d’appello dell’Aquila, che ha rigettato l’appello immediato contro la sentenza non definitiva del Tribunale, con la quale, nella causa di divisione fra le parti del presente giudizio, è stata rigettata la domanda dell’attuale ricorrente, di usucapione di uno dei beni oggetto della stessa domanda di divisione: procedimento iscritto al n. 4916/2021. Si giustifica pertanto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la riunione dei procedimenti. È stato chiarito infatti che i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, lasentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza. non definitiva (Cass. n. 9192/2017; n. 17063/2019). P.Q.M. La corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione con il procedimento iscritto al n. 4916 del 2021. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Secon