CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23090/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto per cui si procede nel delitto di cui all'ad 614 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelii, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessa- zione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno fondato l'accertamento di responsabi- lità penale per il reato di tentato furto e non di violazione di domicilio sulla base della circostanza che il box nel quale si è introdotto l'imputato è talmente piccolo che l'aggirarsi nello stesso è indicativo del tentativo di ricerca di beni da sottrarre. Né, peraltro, l'imputato ha mai fornito una plausibile versione alternativa del perché sia entrato nel box garage di cul &l'imputazione. A tal punto, va ricordato che ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen. occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la colorano di univocità. La sentenza impugnata opera un buon governo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità che, sebbene in epoca risalente, ma con un dictum che rimane attuale, ha precisato, con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi che acquistano rilievo la considerazione che La introduzione occulta nell'altrui abi- tazione non può presumersi come fine a sé stessa e la plausibilità delle giustifica- zioni fornite dall'agente (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, N. 23090/2024 R.G. Rv. 206437 - 01; conf. Sez. 2, n. 8783 del 05/05/1987, Celeste, Rv. 176472 - 01). La Corte territoriale ha correttamente valutato tali elementi e, dunque, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione richiesta dal ricorrente, trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del