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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36310/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omessa rideterminazione ex art. 133 cod. pen. della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, in sede di rinvio ed in ossequio al dispositivo della sentenza rescindente che investiva la Corte territoriale limitatamente alla valutazione in merito al solo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concesso le citate circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omessa rideterminazione ex art. 133 cod. pen. della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, in sede di rinvio ed in ossequio al dispositivo della sentenza rescindente che investiva la Corte territoriale limitatamente alla valutazione in merito al solo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concesso le citate circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/
Sentenza Cassazione n. 36310/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris