CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6435/2026) proposto nell'interesse di FawzitiAboubi avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché contesta in modo estremamente generico l'apprezzamento effettuato dalla Corte territoriale che, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto "non tenue" la condotta del ricorrente: la Corte territoriale ha congruamente osservato che il delitto di evasione era connotato da piena consapevolezza e volontarietà della condotta, assenza di motivi legittimanti l'allontanamento e rivelava totale indifferenza verso gli obblighi connessi al regime di custodia domestica (stigmatizzando, a tale ultimo proposito, il fatto che la misura degli arresti domiciliari fosse stata applicata al ricorrente a titolo di aggravamento di altra misura coercitiva, conseguente alla violazione delle prescrizioni ad essa connesse); si tratta di motivazione non manifestamente illogica, che muove da dati pertinenti rispetto alla valutazione da operare e che si fonda su dati fattuali di cui non si denuncia il travisamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M