CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna ad anni due e mesi otto di reclusione, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e porto di arma comune da sparo; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccepita nullità della sentenza per inesistenza del dispositivo, alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al criterio di valutazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha correttamente escluso che la sentenza, nella quale vi era un evidente errore materiale, fosse nullal atteso il potere/dovere del giudice di appello di integrare la motivazione del giudice di primo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); Rilevato quanto alle ulteriori doglianze che la Corte territoriale, con i riferimenti all'accertata disponibilità del mezzo dove è stata rinvenuta l'arma e alla condotta tenuta dall'imputato così come alla gravità del fatto, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità e quanto all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.