CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha ribadito che l'assunto difensivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto l'incarico di legale rappresentante solo per pochi mesi, non solo non trova alcun riscontro, ma è smentito da quanto indicato dall'Agenzia delle entrate, e considerando che egli aveva il dovere di verificare preventivamente la situazione contabile della società, al fine di ottemperare gli obblighi fiscali, come egli ben sapeva, stante anche la qualifica di avvocato civilista; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dellaeassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.