CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 19735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16438/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. SECCHI , N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 16438sez. S2 - ud. 20 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi BRESCIA n. 721/2018 depositata il 23/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzial Tribunale di Brescia,[OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla riduzione in pristino di una vasca per lo stoccaggio dei liquami costruita a distanza non legale dal confine. 2. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attore all'arretramento a distanza legale di un silos e di un edificio ovvero della parte sopraelevata dell’edificio medesimo che sporgeva sulla sua proprietà, con condanna del medesimo al risarcimento del danno. 3.Il Tribunale di Brescia, all'esito dell'istruttoria, svolta c.t.u. , condannava il convenuto a provvedere alla immediata riduzione in pristino della vasca di stoccaggio liquami oggetto di causa mediante arretramento del lato ovest di tale manufatto fino alla distanza minima di m. 3 dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e demolizione della predetta vasca in lato Nord in modo da ridurne l'ampiezza (da Nord a Sud) di cm. 124; tale riduzione di ampiezza doveva essere eseguita fino alla distanza di mt. 10,00 dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, condannava l’attore a provvedere all'immediato arretramento del lato Est del fabbricato, fino alla distanza minima di metri 10 dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], condannava, inoltre, l'attore [OSCURATO:PERSONA] a provvedere all'immediato arretramento (di m. 9,54 verso Ovest) del Ric. 2019n. 16438sez. S2 - ud. 20 /0 6 /202 4 silos in vetroresina (indicato al punto n. 6 della motivazione) alla distanza minima di m. 10 dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5.[OSCURATO:PERSONA] resisteva all’appello e proponeva appello incidentale. 6. La Corte d’Appello di Brescia accoglieva il primo motivo dell’appello principale relativo alla violazione del litisconsorzio necessario in quanto la domanda di demolizione d oveva essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari,per l'effetto separava (cfr in argomento Cass. n. 1921 O del 2016) la causa relativa a tale domanda e la rime tteva ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Brescia per l'integrazione delcontradittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con termine perentorio per lariassunzione del processo di mesi tre dallanotificazione della sentenza. 7. L'appello incidentale, invece,andava accolto relativamente alla condanna all'arretramento del porticoe rigettato nel resto. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 10.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi [OSCURATO:PERSONA] , h a nno resistito con controricorso. 11. Parte ricorrente , in prossimità dell’udienza , ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte,evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere piùinteresse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite. Ric. 2019n. 16438sez. S2 - ud. 20 /0 6 /202 4 12. La parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinunciacon richiesta di compensazione delle spese di lite. 13. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 14. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. 15. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite