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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31003/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Cagliari in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena irrogata all'imputato con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 8 marzo 2023 divenuta definitiva in data 1° settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi proposti dalla difesa, avv.

A. Pintor (Violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari - primo motivo; violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. - secondo motivo) sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste (secondo motivo) e comunque manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità (primo motivo).

Rilevato, infatti, quanto alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari che questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Rv. 264508 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Cagliari in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena irrogata all'imputato con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 8 marzo 2023 divenuta definitiva in data 1° settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi proposti dalla difesa, avv. A. Pintor (Violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari - primo motivo; violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. - secondo motivo) sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste (secondo motivo) e comunque manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità (primo motivo). Rilevato, infatti, quanto alla ritenuta competenza a decidere della Corte di appello di Cagliari che questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Rv. 264508 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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