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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23503/2022

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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - controri corrente - avverso la sentenza n. 46 7 /2020 della Corte di appello di Salerno depositata il 5 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola d’[OSCURATO:PERSONA], corrente in Campagna, nell’anno 2007 per n. 102 giornate, alla reiscrizione nello speciale elenco dei lavoratori agricoli ed alla dichiarazione di illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate dall’Istituto a titolo di indennità di disoccupazione;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dall’I.N.P.S. in appello e docum entata già in primo grado, con conseguente definitività del provvedimento di cancellazione dallo speciale elenco dei braccianti agricoli alla scadenza del trentesimo giorno dalla sua pubblicazione telematica (vale a dire al 15 marzo 2014) rispetto al ricor so giurisdizionale depositato il 22 novembre 2016, rimanendo assorbita dalla verificata decadenza la domanda di indennità di disoccupazione,che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione dei provvedimenti definitivi di disconoscimento;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motiv i , cui resiste l’I.N.P.S . con controricorso ;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. l’Istituto previdenziale ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello effettuato una interpretazione retroattiva della norma in esame, ritenendo decorso il termine di decadenza per impugnare le cancellazioni dagli elenchi agricoli per gli anni antecedenti al 31 dicembre 2010;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione d egli artt. 3, 24 Cost., art. 11, comma 1, preleggi, in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., prospettando anche l’illegittimità, irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione legislativa di cuiall’art. 38 della l. 15 luglio 2011, n. 111, per violazione del principio di irretroattività della legge, avendo la Corte di appello esteso il regime di pubblicità telematica anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge;

3. con il terzo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3,cod. proc. civ., adducendo l’omessa valutazione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’Appello ritenuto attendibili le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado perché in contrasto con quanto accertato dagli ispettori dell’I.N.P.S.;

4. in relazione al primo ed al secondo motivo, non rinvenendosi precedenti di questaCorte con riguardo all’applicabilità della modalità telematica dinotifica per i provvedimenti di cancellazione relativi ad annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della norma introduttiva della predetta modalità, notifica rilevante ex art. 22, comma 1, del d.l. n. 7del 1970 conv. in l. n. 83 del 1970 ai fini della decadenza dal diritto all’impugnazione del provvedimento medesimo, si apprezza la valenza nomofilattica della controversia in questione e l’opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi al la sezione ordinaria , in conformità alla valutazione resa da questa Sezione - sottosezione lavoro - con ordinanza n. 11147 del 06/04/2022.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - controri corrente - avverso la sentenza n. 46 7 /2020 della Corte di appello di Salerno depositata il 5 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola d’[OSCURATO:PERSONA], corrente in Campagna, nell’anno 2007 per n. 102 giornate, alla reiscrizione nello speciale elenco dei lavoratori agricoli ed alla dichiarazione di illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate dall’Istituto a titolo di indennità di disoccupazione; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dall’I.N.P.S. in appello e docum entata già in primo grado, con conseguente definitività del provvedimento di cancellazione dallo speciale elenco dei braccianti agricoli alla scadenza del trentesimo giorno dalla sua pubblicazione telematica (vale a dire al 15 marzo 2014) rispetto al ricor so giurisdizionale depositato il 22 novembre 2016, rimanendo assorbita dalla verificata decadenza la domanda di indennità di disoccupazione,che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione dei provvedimenti definitivi di disconoscimento; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motiv i , cui resiste l’I.N.P.S . con controricorso ; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. l’Istituto previdenziale ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, della l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello effettuato una interpretazione retroattiva della norma in esame, ritenendo decorso il termine di decadenza per impugnare le cancellazioni dagli elenchi agricoli per gli anni antecedenti al 31 dicembre 2010; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione d egli artt. 3, 24 Cost., art. 11, comma 1, preleggi, in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., prospettando anche l’illegittimità, irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione legislativa di cuiall’art. 38 della l. 15 luglio 2011, n. 111, per violazione del principio di irretroattività della legge, avendo la Corte di appello esteso il regime di pubblicità telematica anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge; 3. con il terzo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3,cod. proc. civ., adducendo l’omessa valutazione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’Appello ritenuto attendibili le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado perché in contrasto con quanto accertato dagli ispettori dell’I.N.P.S.; 4. in relazione al primo ed al secondo motivo, non rinvenendosi precedenti di questaCorte con riguardo all’applicabilità della modalità telematica dinotifica per i provvedimenti di cancellazione relativi ad annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della norma introduttiva della predetta modalità, notifica rilevante ex art. 22, comma 1, del d.l. n. 7del 1970 conv. in l. n. 83 del 1970 ai fini della decadenza dal diritto all’impugnazione del provvedimento medesimo, si apprezza la valenza nomofilattica della controversia in questione e l’opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi al la sezione ordinaria , in conformità alla valutazione resa da questa Sezione - sottosezione lavoro - con ordinanza n. 11147 del 06/04/2022. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così d
Sentenza Cassazione n. 23503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris