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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07389/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11851/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 717/2019depositata il 18/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamentoper disponibilità di maggior reddito sull’anno di imposta 2008, desunto dallamovimentazione su conti correnti bancari sui quali poteva operare e da cuiha prelevato significativa quantità di contante, asseritamente necessarioper saldare i compensi ai dipendenti delle società cui quei conti eranointestati.Più nello specifico, nell’ambito di un’indagine penale per attivitàfraudolenta operata da una società di fatto di cui la sig.a Baliello sarebbestata collaboratrice, emergeva un certo numero di imprese sostanzialmenteriferibili alla predetta società di fatto e da questa amministrate, al fine diricavare illecito profitto.La sig.a Baliello vedeva quindi ricostruito il proprio reddito in base allamovimentazione bancaria integrale da lei operata nel corso di quell’anno diimposta, depurata dei movimenti per i quali aveva potuto daregiustificazione.Avversava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, che neapprezzava le ragioni, anche motivando sull’insussistenza di elementiemersi dall’indagine penale che era archiviata.Interponeva appello l’Ufficio, affermando: a) l’autonomia fra indaginepenale e accertamento tributario; b) sulla presunzione di cui all’art. 32,primo e secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile in materia di presunzioni; c) vizio di ultrapetizione sui versamentieccedenti il compenso per lavoratore dipendente, per i quali nessunagiustificazione era stata fornita in sede di contraddittorio e nessun motivodi doglianza risultava proposto nel ricorso di primo grado.

L’appello eraaccolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma integraledell’originaria ripresa a tassazione, mentre era rigettato l’appello incidentalecondizionato della contribuente, ove riproponeva motivi rimasti assorbitidall’accoglimento di primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], affidato a due, articolati, motivi di ricorso, mentrel’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso.

In prossimitàdell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria adulteriore illustrazione delle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due, articolati, motivi di ricorso.1.

In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso che si traduce in una richiesta di riesame nelmerito, inibita a questa Suprema Corte di legittimità.1.1.

Il ricorso si articola esaminando la sentenza in scrutinio attraversoi tre motivi d’appello, cui aggiunge un quarto profilo, attinente alle rationesdella sentenza che esorbitano da tali elementi o che vi accedono.In questo senso non possono essere esaminate tutte le censure chepresuppongono una valutazione di merito.

Ed infatti, è appena il caso dirammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra letante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).1.2.

Pertanto, esulando dal giudizio di legittimità censure che attengonoal merito della pretesa tributaria, rientrano nell’odierna cognizione il motivoNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026proposto a pag. 10 del ricorso, ove si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 delcodice civile, nella sostanza ritenendo non potersi provare dallamovimentazione bancaria la maggior disponibilità economica; rientra altresìil motivo espresso sotto la lettera A della medesima pag. 10 del ricorso, daintendersi quale error in procedendo nella correlazione fra indagini penalied accertamenti tributari; rientra altresì il motivo esposto sotto la lettera Ba pag. 19 del ricorso, quale censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, perultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciato su profilinon dedotti in primo grado.Ogni altro motivo deve quindi intendersi inammissibile perchéinvolgente esami di fatto estranei alla cognizione di questa Corte.2.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 del codice civile, nellasostanza ritenendo non potersi provare dalla movimentazione bancaria lamaggior disponibilità economica.2.1.

Per orientamento consolidato di questa Suprema Corte, da cui nonvengono offerte ragioni per discostarsi, in tema di accertamenti bancari, lapresunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973,presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova dellariferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente,non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto siautilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzionesarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato (cfr. Cass.

T.,n. 10364/2025).

In questo senso, non è controverso in atti che lacontribuente avesse piena operatività sui molteplici conti con i qualiabitualmente interagiva, integrando così la presunzione di riferibilità.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Altresì, è ormai elemento acquisito che in tema di accertamento fiscale,la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specificagiustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, alfine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).

Risulta acquisito che tale prova non è stata fornita dallaparte contribuente, con apprezzamento di merito non scrutinabile nelpresente giudizio di legittimità.Infine, è ormai orientamento consolidato quello per cui in temad'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità dimaggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art.32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolaridi reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T., n. 9403/2024).La contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il redditodella contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anchei prelevamenti.La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei sopraindicati principi,donde il primo motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20263.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 per error in procedendo, in violazione del rapporto fraindagini penali ed accertamento tributario.

Nello specifico, si lamenta che lasentenza di secondo grado, in accoglimento del primo motivo d’appello,abbia ritenuto irrilevante l’archiviazione dell’indagine penale perinsussistenza della presupposta società di fatto.3.1.

Giova ricordare che, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass.

T., n. 13939/2025).Nel caso in esame, dunque, la sentenza in scrutinio ha fatto buongoverno dei sopraindicati principi, mantenendo la distinzione fra i dueambiti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, donde neppure ilsecondo motivo può essere accolto.4.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di ritocivile, per ultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciatosu profili non dedotti in primo grado, segnatamente la ripresa a tassazionesull’importo di circa trentanovemila euro insistente nel conto correnteintestato alla contribuente, per il quale non vi sarebbe stato interlocuzionein sede di contraddittorio, né motivo di ricorso in primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1.

Giova ricordare che in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella suainterezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (cfr. Cass.

T., n. 1030/2024).Ne consegue che l’atto d’appello, con la critica alla sentenza di primogrado, nella sua integralità, comporta una richiesta di ripristino dellacompletezza della ripresa a tassazione, quale si è concretata nel caso inesame, con perfetta sovrapposizione fra chiesto e pronunciato.Peraltro, come rilevato al punto

10.3. della sentenza in scrutinio, lacircostanza che in sede di contraddittorio non sia stata oppostagiustificazione ed in sede di ricorso non sia stata proposta censurasull’importo di €.39.819,00 nel conto corrente intestato alla contribuente,ne comporta l’attrazione alla richiesta generale di annullamento in primogrado e la conferma della ripresa a tassazione in appello, sulla sussistenzadella presunzione di maggior reddito occulto, di cui alle movimentazionibancarie, giusto quanto si è appena detto in tema di art. 32 d.P.R. n.600/1973.Neppure l’ultimo motivo può quindi essere accolto.5.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEF -società diGian [OSCURATO:PERSONA] – movimentiMarcello [OSCURATO:PERSONA]. bancari –presunzioneSabrina [OSCURATO:PERSONA] redditoRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11851/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 717/2019depositata il 18/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamentoper disponibilità di maggior reddito sull’anno di imposta 2008, desunto dallamovimentazione su conti correnti bancari sui quali poteva operare e da cuiha prelevato significativa quantità di contante, asseritamente necessarioper saldare i compensi ai dipendenti delle società cui quei conti eranointestati.Più nello specifico, nell’ambito di un’indagine penale per attivitàfraudolenta operata da una società di fatto di cui la sig.a Baliello sarebbestata collaboratrice, emergeva un certo numero di imprese sostanzialmenteriferibili alla predetta società di fatto e da questa amministrate, al fine diricavare illecito profitto.La sig.a Baliello vedeva quindi ricostruito il proprio reddito in base allamovimentazione bancaria integrale da lei operata nel corso di quell’anno diimposta, depurata dei movimenti per i quali aveva potuto daregiustificazione.Avversava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, che neapprezzava le ragioni, anche motivando sull’insussistenza di elementiemersi dall’indagine penale che era archiviata.Interponeva appello l’Ufficio, affermando: a) l’autonomia fra indaginepenale e accertamento tributario; b) sulla presunzione di cui all’art. 32,primo e secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile in materia di presunzioni; c) vizio di ultrapetizione sui versamentieccedenti il compenso per lavoratore dipendente, per i quali nessunagiustificazione era stata fornita in sede di contraddittorio e nessun motivodi doglianza risultava proposto nel ricorso di primo grado.

L’appello eraaccolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma integraledell’originaria ripresa a tassazione, mentre era rigettato l’appello incidentalecondizionato della contribuente, ove riproponeva motivi rimasti assorbitidall’accoglimento di primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], affidato a due, articolati, motivi di ricorso, mentrel’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso.

In prossimitàdell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria adulteriore illustrazione delle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due, articolati, motivi di ricorso.1.

In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso che si traduce in una richiesta di riesame nelmerito, inibita a questa Suprema Corte di legittimità.1.1.

Il ricorso si articola esaminando la sentenza in scrutinio attraversoi tre motivi d’appello, cui aggiunge un quarto profilo, attinente alle rationesdella sentenza che esorbitano da tali elementi o che vi accedono.In questo senso non possono essere esaminate tutte le censure chepresuppongono una valutazione di merito.

Ed infatti, è appena il caso dirammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra letante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).1.2.

Pertanto, esulando dal giudizio di legittimità censure che attengonoal merito della pretesa tributaria, rientrano nell’odierna cognizione il motivoNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026proposto a pag. 10 del ricorso, ove si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 delcodice civile, nella sostanza ritenendo non potersi provare dallamovimentazione bancaria la maggior disponibilità economica; rientra altresìil motivo espresso sotto la lettera A della medesima pag. 10 del ricorso, daintendersi quale error in procedendo nella correlazione fra indagini penalied accertamenti tributari; rientra altresì il motivo esposto sotto la lettera Ba pag. 19 del ricorso, quale censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, perultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciato su profilinon dedotti in primo grado.Ogni altro motivo deve quindi intendersi inammissibile perchéinvolgente esami di fatto estranei alla cognizione di questa Corte.2.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 del codice civile, nellasostanza ritenendo non potersi provare dalla movimentazione bancaria lamaggior disponibilità economica.2.1.

Per orientamento consolidato di questa Suprema Corte, da cui nonvengono offerte ragioni per discostarsi, in tema di accertamenti bancari, lapresunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973,presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova dellariferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente,non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto siautilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzionesarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato (cfr. Cass.

T.,n. 10364/2025).

In questo senso, non è controverso in atti che lacontribuente avesse piena operatività sui molteplici conti con i qualiabitualmente interagiva, integrando così la presunzione di riferibilità.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Altresì, è ormai elemento acquisito che in tema di accertamento fiscale,la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specificagiustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, alfine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024).

Risulta acquisito che tale prova non è stata fornita dallaparte contribuente, con apprezzamento di merito non scrutinabile nelpresente giudizio di legittimità.Infine, è ormai orientamento consolidato quello per cui in temad'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità dimaggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art.32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolaridi reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T., n. 9403/2024).La contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il redditodella contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anchei prelevamenti.La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei sopraindicati principi,donde il primo motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20263.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 per error in procedendo, in violazione del rapporto fraindagini penali ed accertamento tributario.

Nello specifico, si lamenta che lasentenza di secondo grado, in accoglimento del primo motivo d’appello,abbia ritenuto irrilevante l’archiviazione dell’indagine penale perinsussistenza della presupposta società di fatto.3.1.

Giova ricordare che, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass.

T., n. 13939/2025).Nel caso in esame, dunque, la sentenza in scrutinio ha fatto buongoverno dei sopraindicati principi, mantenendo la distinzione fra i dueambiti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, donde neppure ilsecondo motivo può essere accolto.4.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di ritocivile, per ultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciatosu profili non dedotti in primo grado, segnatamente la ripresa a tassazionesull’importo di circa trentanovemila euro insistente nel conto correnteintestato alla contribuente, per il quale non vi sarebbe stato interlocuzionein sede di contraddittorio, né motivo di ricorso in primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1.

Giova ricordare che in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella suainterezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (cfr. Cass.

T., n. 1030/2024).Ne consegue che l’atto d’appello, con la critica alla sentenza di primogrado, nella sua integralità, comporta una richiesta di ripristino dellacompletezza della ripresa a tassazione, quale si è concretata nel caso inesame, con perfetta sovrapposizione fra chiesto e pronunciato.Peraltro, come rilevato al punto

10.3. della sentenza in scrutinio, lacircostanza che in sede di contraddittorio non sia stata oppostagiustificazione ed in sede di ricorso non sia stata proposta censurasull’importo di €.39.819,00 nel conto corrente intestato alla contribuente,ne comporta l’attrazione alla richiesta generale di annullamento in primogrado e la conferma della ripresa a tassazione in appello, sulla sussistenzadella presunzione di maggior reddito occulto, di cui alle movimentazionibancarie, giusto quanto si è appena detto in tema di art. 32 d.P.R. n.600/1973.Neppure l’ultimo motivo può quindi essere accolto.5.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11851/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 717/2019depositata il 18/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamentoper disponibilità di maggior reddito sull’anno di imposta 2008, desunto dallamovimentazione su conti correnti bancari sui quali poteva operare e da cuiha prelevato significativa quantità di contante, asseritamente necessarioper saldare i compensi ai dipendenti delle società cui quei conti eranointestati.Più nello specifico, nell’ambito di un’indagine penale per attivitàfraudolenta operata da una società di fatto di cui la sig.a Baliello sarebbestata collaboratrice, emergeva un certo numero di imprese sostanzialmenteriferibili alla predetta società di fatto e da questa amministrate, al fine diricavare illecito profitto.La sig.a Baliello vedeva quindi ricostruito il proprio reddito in base allamovimentazione bancaria integrale da lei operata nel corso di quell’anno diimposta, depurata dei movimenti per i quali aveva potuto daregiustificazione.Avversava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, che neapprezzava le ragioni, anche motivando sull’insussistenza di elementiemersi dall’indagine penale che era archiviata.Interponeva appello l’Ufficio, affermando: a) l’autonomia fra indaginepenale e accertamento tributario; b) sulla presunzione di cui all’art. 32,primo e secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile in materia di presunzioni; c) vizio di ultrapetizione sui versamentieccedenti il compenso per lavoratore dipendente, per i quali nessunagiustificazione era stata fornita in sede di contraddittorio e nessun motivodi doglianza risultava proposto nel ricorso di primo grado. L’appello eraaccolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma integraledell’originaria ripresa a tassazione, mentre era rigettato l’appello incidentalecondizionato della contribuente, ove riproponeva motivi rimasti assorbitidall’accoglimento di primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], affidato a due, articolati, motivi di ricorso, mentrel’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso. In prossimitàdell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria adulteriore illustrazione delle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due, articolati, motivi di ricorso.1. In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso che si traduce in una richiesta di riesame nelmerito, inibita a questa Suprema Corte di legittimità.1.1. Il ricorso si articola esaminando la sentenza in scrutinio attraversoi tre motivi d’appello, cui aggiunge un quarto profilo, attinente alle rationesdella sentenza che esorbitano da tali elementi o che vi accedono.In questo senso non possono essere esaminate tutte le censure chepresuppongono una valutazione di merito. Ed infatti, è appena il caso dirammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra letante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).1.2. Pertanto, esulando dal giudizio di legittimità censure che attengonoal merito della pretesa tributaria, rientrano nell’odierna cognizione il motivoNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026proposto a pag. 10 del ricorso, ove si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 delcodice civile, nella sostanza ritenendo non potersi provare dallamovimentazione bancaria la maggior disponibilità economica; rientra altresìil motivo espresso sotto la lettera A della medesima pag. 10 del ricorso, daintendersi quale error in procedendo nella correlazione fra indagini penalied accertamenti tributari; rientra altresì il motivo esposto sotto la lettera Ba pag. 19 del ricorso, quale censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, perultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciato su profilinon dedotti in primo grado.Ogni altro motivo deve quindi intendersi inammissibile perchéinvolgente esami di fatto estranei alla cognizione di questa Corte.2. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 del codice civile, nellasostanza ritenendo non potersi provare dalla movimentazione bancaria lamaggior disponibilità economica.2.1. Per orientamento consolidato di questa Suprema Corte, da cui nonvengono offerte ragioni per discostarsi, in tema di accertamenti bancari, lapresunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973,presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova dellariferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente,non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto siautilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzionesarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato (cfr. Cass. T.,n. 10364/2025). In questo senso, non è controverso in atti che lacontribuente avesse piena operatività sui molteplici conti con i qualiabitualmente interagiva, integrando così la presunzione di riferibilità.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Altresì, è ormai elemento acquisito che in tema di accertamento fiscale,la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specificagiustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, alfine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024). Risulta acquisito che tale prova non è stata fornita dallaparte contribuente, con apprezzamento di merito non scrutinabile nelpresente giudizio di legittimità.Infine, è ormai orientamento consolidato quello per cui in temad'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità dimaggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art.32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolaridi reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T., n. 9403/2024).La contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il redditodella contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anchei prelevamenti.La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei sopraindicati principi,donde il primo motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20263. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 per error in procedendo, in violazione del rapporto fraindagini penali ed accertamento tributario. Nello specifico, si lamenta che lasentenza di secondo grado, in accoglimento del primo motivo d’appello,abbia ritenuto irrilevante l’archiviazione dell’indagine penale perinsussistenza della presupposta società di fatto.3.1. Giova ricordare che, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass. T., n. 13939/2025).Nel caso in esame, dunque, la sentenza in scrutinio ha fatto buongoverno dei sopraindicati principi, mantenendo la distinzione fra i dueambiti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, donde neppure ilsecondo motivo può essere accolto.4. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di ritocivile, per ultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciatosu profili non dedotti in primo grado, segnatamente la ripresa a tassazionesull’importo di circa trentanovemila euro insistente nel conto correnteintestato alla contribuente, per il quale non vi sarebbe stato interlocuzionein sede di contraddittorio, né motivo di ricorso in primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1. Giova ricordare che in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella suainterezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).Ne consegue che l’atto d’appello, con la critica alla sentenza di primogrado, nella sua integralità, comporta una richiesta di ripristino dellacompletezza della ripresa a tassazione, quale si è concretata nel caso inesame, con perfetta sovrapposizione fra chiesto e pronunciato.Peraltro, come rilevato al punto 10.3. della sentenza in scrutinio, lacircostanza che in sede di contraddittorio non sia stata oppostagiustificazione ed in sede di ricorso non sia stata proposta censurasull’importo di €.39.819,00 nel conto corrente intestato alla contribuente,ne comporta l’attrazione alla richiesta generale di annullamento in primogrado e la conferma della ripresa a tassazione in appello, sulla sussistenzadella presunzione di maggior reddito occulto, di cui alle movimentazionibancarie, giusto quanto si è appena detto in tema di art. 32 d.P.R. n.600/1973.Neppure l’ultimo motivo può quindi essere accolto.5. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEF -società diGian [OSCURATO:PERSONA] – movimentiMarcello [OSCURATO:PERSONA]. bancari –presunzioneSabrina [OSCURATO:PERSONA] redditoRosanna [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11851/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 717/2019depositata il 18/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamentoper disponibilità di maggior reddito sull’anno di imposta 2008, desunto dallamovimentazione su conti correnti bancari sui quali poteva operare e da cuiha prelevato significativa quantità di contante, asseritamente necessarioper saldare i compensi ai dipendenti delle società cui quei conti eranointestati.Più nello specifico, nell’ambito di un’indagine penale per attivitàfraudolenta operata da una società di fatto di cui la sig.a Baliello sarebbestata collaboratrice, emergeva un certo numero di imprese sostanzialmenteriferibili alla predetta società di fatto e da questa amministrate, al fine diricavare illecito profitto.La sig.a Baliello vedeva quindi ricostruito il proprio reddito in base allamovimentazione bancaria integrale da lei operata nel corso di quell’anno diimposta, depurata dei movimenti per i quali aveva potuto daregiustificazione.Avversava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, che neapprezzava le ragioni, anche motivando sull’insussistenza di elementiemersi dall’indagine penale che era archiviata.Interponeva appello l’Ufficio, affermando: a) l’autonomia fra indaginepenale e accertamento tributario; b) sulla presunzione di cui all’art. 32,primo e secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codicecivile in materia di presunzioni; c) vizio di ultrapetizione sui versamentieccedenti il compenso per lavoratore dipendente, per i quali nessunagiustificazione era stata fornita in sede di contraddittorio e nessun motivodi doglianza risultava proposto nel ricorso di primo grado. L’appello eraaccolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma integraledell’originaria ripresa a tassazione, mentre era rigettato l’appello incidentalecondizionato della contribuente, ove riproponeva motivi rimasti assorbitidall’accoglimento di primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], affidato a due, articolati, motivi di ricorso, mentrel’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso. In prossimitàdell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria adulteriore illustrazione delle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due, articolati, motivi di ricorso.1. In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso che si traduce in una richiesta di riesame nelmerito, inibita a questa Suprema Corte di legittimità.1.1. Il ricorso si articola esaminando la sentenza in scrutinio attraversoi tre motivi d’appello, cui aggiunge un quarto profilo, attinente alle rationesdella sentenza che esorbitano da tali elementi o che vi accedono.In questo senso non possono essere esaminate tutte le censure chepresuppongono una valutazione di merito. Ed infatti, è appena il caso dirammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra letante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).1.2. Pertanto, esulando dal giudizio di legittimità censure che attengonoal merito della pretesa tributaria, rientrano nell’odierna cognizione il motivoNumero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026proposto a pag. 10 del ricorso, ove si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 delcodice civile, nella sostanza ritenendo non potersi provare dallamovimentazione bancaria la maggior disponibilità economica; rientra altresìil motivo espresso sotto la lettera A della medesima pag. 10 del ricorso, daintendersi quale error in procedendo nella correlazione fra indagini penalied accertamenti tributari; rientra altresì il motivo esposto sotto la lettera Ba pag. 19 del ricorso, quale censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, perultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciato su profilinon dedotti in primo grado.Ogni altro motivo deve quindi intendersi inammissibile perchéinvolgente esami di fatto estranei alla cognizione di questa Corte.2. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 10 della l. n. 212/2000, e dell’art. 2697 del codice civile, nellasostanza ritenendo non potersi provare dalla movimentazione bancaria lamaggior disponibilità economica.2.1. Per orientamento consolidato di questa Suprema Corte, da cui nonvengono offerte ragioni per discostarsi, in tema di accertamenti bancari, lapresunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973,presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova dellariferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente,non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto siautilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzionesarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato (cfr. Cass. T.,n. 10364/2025). In questo senso, non è controverso in atti che lacontribuente avesse piena operatività sui molteplici conti con i qualiabitualmente interagiva, integrando così la presunzione di riferibilità.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Altresì, è ormai elemento acquisito che in tema di accertamento fiscale,la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specificagiustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, alfine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e taleconseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio divicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e chee storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass.T., n. 26014/2024). Risulta acquisito che tale prova non è stata fornita dallaparte contribuente, con apprezzamento di merito non scrutinabile nelpresente giudizio di legittimità.Infine, è ormai orientamento consolidato quello per cui in temad'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità dimaggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art.32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolaridi reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T., n. 9403/2024).La contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il redditodella contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anchei prelevamenti.La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei sopraindicati principi,donde il primo motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20263. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 per error in procedendo, in violazione del rapporto fraindagini penali ed accertamento tributario. Nello specifico, si lamenta che lasentenza di secondo grado, in accoglimento del primo motivo d’appello,abbia ritenuto irrilevante l’archiviazione dell’indagine penale perinsussistenza della presupposta società di fatto.3.1. Giova ricordare che, in materia tributaria, gli elementi raccolti acarico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispettodelle formalità di garanzia difensiva prescritte per ilprocedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamentofiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancitodalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generalidettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni delcodice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale (cfr.Cass. T., n. 13939/2025).Nel caso in esame, dunque, la sentenza in scrutinio ha fatto buongoverno dei sopraindicati principi, mantenendo la distinzione fra i dueambiti, secondo la disciplina vigente ratione temporis, donde neppure ilsecondo motivo può essere accolto.4. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di ritocivile, per ultrapetizione della pronuncia d’appello che avrebbe pronunciatosu profili non dedotti in primo grado, segnatamente la ripresa a tassazionesull’importo di circa trentanovemila euro insistente nel conto correnteintestato alla contribuente, per il quale non vi sarebbe stato interlocuzionein sede di contraddittorio, né motivo di ricorso in primo grado.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/20264.1. Giova ricordare che in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella suainterezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).Ne consegue che l’atto d’appello, con la critica alla sentenza di primogrado, nella sua integralità, comporta una richiesta di ripristino dellacompletezza della ripresa a tassazione, quale si è concretata nel caso inesame, con perfetta sovrapposizione fra chiesto e pronunciato.Peraltro, come rilevato al punto 10.3. della sentenza in scrutinio, lacircostanza che in sede di contraddittorio non sia stata oppostagiustificazione ed in sede di ricorso non sia stata proposta censurasull’importo di €.39.819,00 nel conto corrente intestato alla contribuente,ne comporta l’attrazione alla richiesta generale di annullamento in primogrado e la conferma della ripresa a tassazione in appello, sulla sussistenzadella presunzione di maggior reddito occulto, di cui alle movimentazionibancarie, giusto quanto si è appena detto in tema di art. 32 d.P.R. n.600/1973.Neppure l’ultimo motivo può quindi essere accolto.5. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 11851/2020Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 7389/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO
Sentenza Cassazione n. 07389/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris